Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sollevata dal TAR Liguria sull’art. 15, comma 10, del d.lgs. 164/2000 (mercato interno del gas naturale), nella parte in cui consente transitoriamente alle società affidatarie dirette di partecipare alle gare per il servizio di distribuzione del gas. La Corte ha ritenuto che la norma transitoria rispettasse i parametri degli artt. 3, 41 e 76 della Costituzione.
Di cosa si tratta
Il d.lgs. 164/2000, attuando la direttiva europea 98/30/CE, ha liberalizzato il mercato del gas naturale, rendendo obbligatorio il ricorso a gare per l’affidamento del servizio di distribuzione. A regime (art. 14), le società che gestiscono servizi pubblici locali tramite affidamento diretto sono escluse dalle gare. L’art. 15, comma 10, prevede però un regime transitorio che consente loro di partecipare «senza limitazioni» per un certo periodo. La società AMGA di Genova, esclusa a regime, sosteneva di essere legittimata a partecipare grazie alla norma transitoria, e il TAR Liguria dubitava della costituzionalità di quest’ultima.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 10, del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. (irragionevole vantaggio concorrenziale delle società affidatarie dirette) e all’art. 76 Cost. (eccesso di delega per mancata eliminazione delle disparità tra operatori del gas).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione non fondata. Sul piano interpretativo, «senza limitazioni» nel testo della norma transitoria non significa senza limitazioni territoriali o funzionali, ma senza i limiti imposti dal divieto di cui all’art. 14, comma 5: in altri termini, la norma transitoria deroga solo al divieto di partecipazione, non alle altre regole di gara. Con questa lettura, i profili di incostituzionalità prospettati dal rimettente vengono meno.
Il principio
Una norma transitoria che deroga temporaneamente a un divieto di partecipazione alle gare pubbliche non è di per sé irragionevole se il mercato di riferimento è in fase di liberalizzazione e se la deroga è limitata nel tempo. L’interpretazione della norma va condotta in modo tale da salvaguardarne la conformità a Costituzione ove possibile.
Domande e risposte
Cosa prevedeva il d.lgs. 164/2000 sulla distribuzione del gas?
Il decreto, in attuazione della direttiva europea, ha introdotto l’obbligo di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale ai comuni. A regime, le società che già gestivano il servizio tramite affidamento diretto non potevano partecipare alle nuove gare, per garantire la parità tra i concorrenti.
Perché la norma transitoria consentiva la partecipazione alle gare?
Per permettere una transizione graduale al nuovo sistema di mercato concorrenziale, evitando di escludere bruscamente le società che operavano nel settore in regime di concessione, in attesa che si adeguassero al nuovo quadro normativo.
Cosa si intende per «eccesso di delega» ex art. 76 Cost.?
Si ha eccesso di delega quando il decreto legislativo supera i limiti fissati dalla legge delega nei suoi principi e criteri direttivi. Il rimettente sosteneva che la legge delega (l. 144/1999) imponesse di «eliminare ogni disparità normativa tra i diversi operatori», mentre la norma transitoria creava una disparità.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza e parità di trattamento tra operatori
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica e tutela della concorrenza
- Art. 76 della Costituzione — delegazione legislativa al Governo e limiti della delega
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