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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale delle norme sul patrocinio a spese dello Stato che non prevedono il recupero delle spese anticipate dall’Erario quando la parte civile non abbiente revoca la propria costituzione. La questione era irrilevante nel giudizio a quo, che aveva ad oggetto esclusivamente la liquidazione del compenso al difensore, non il meccanismo di recupero a carico dell’imputato.
Di cosa si tratta
La Corte di assise di Agrigento doveva decidere sulla richiesta di liquidazione del compenso presentata dal difensore di parti civili ammesse al patrocinio gratuito, le quali avevano poi revocato la costituzione di parte civile senza fornire motivazione. L’Erario aveva anticipato i compensi dei difensori, ma non poteva recuperarli dall’imputato condannato perché la legge n. 217/1990 non lo consentiva nel caso di revoca della parte civile. Il giudice rimettente aveva sollevato questione di legittimità costituzionale lamentando una lacuna normativa lesiva del buon andamento della P.A.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di assise di Agrigento ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma 2, e 14, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Patrocinio a spese dello Stato) e degli artt. 1 e 4 del d.m. n. 327/1990, in riferimento all’art. 97 della Costituzione (buon andamento della P.A.), nella parte in cui non prevedono la possibilità per l’Erario di recuperare dall’imputato condannato le spese anticipate a favore della parte civile che ha revocato la propria costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile per irrilevanza. Il procedimento a quo aveva ad oggetto esclusivamente la liquidazione del compenso del difensore delle parti civili: l’unica domanda era «quanto spetta al difensore per l’attività svolta?». La questione costituzionale riguardava un tema del tutto diverso — il meccanismo di recupero dell’Erario nei confronti dell’imputato — che non aveva alcun nesso di pregiudizialità con la liquidazione del compenso.
Il principio
La rilevanza è requisito essenziale della questione di legittimità costituzionale: la Corte può essere investita solo di questioni la cui soluzione è necessaria per decidere il giudizio a quo. Se la questione costituzionale riguarda un aspetto estraneo al thema decidendum del giudizio pendente, è irrilevante e deve essere dichiarata inammissibile.
Domande e risposte
Cos’è il patrocinio a spese dello Stato e chi ne ha diritto?
Il patrocinio a spese dello Stato (oggi regolato dal d.P.R. n. 115/2002) consente alle persone non abbienti di farsi difendere da un avvocato i cui compensi vengono anticipati dallo Stato. Il reddito familiare annuo non deve superare una soglia (attualmente circa 11.500 euro). Può essere richiesto per cause civili, penali, amministrative e tributarie. Il difensore viene nominato dalla parte e la sua parcella viene liquidata dal giudice secondo le tariffe forensi.
Cosa succede se la parte civile ammessa al gratuito patrocinio revoca la propria costituzione?
Il difensore mantiene il diritto a ottenere la liquidazione del compenso per l’attività svolta sino alla revoca. L’Erario paga tale compenso. Con la disciplina ante d.P.R. n. 115/2002, non era previsto il recupero automatico di tali somme dall’imputato condannato nel caso specifico di revoca della parte civile. Il d.P.R. n. 115/2002 ha poi introdotto meccanismi più efficaci di recupero delle spese anticipate.
Il principio del buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.) si applica anche alla gestione delle risorse per il gratuito patrocinio?
In linea di principio sì: l’art. 97 Cost. richiede che l’amministrazione gestisca le proprie risorse in modo efficiente. Tuttavia, la Corte non ha esaminato il merito della questione per ragioni di inammissibilità. La scelta di non prevedere il recupero dall’imputato condannato delle spese anticipate per la parte civile revocante potrebbe essere ritenuta dal legislatore bilanciata dall’esigenza di non gravare eccessivamente l’imputato con costi relativi a parti processuali che poi si sono ritirate.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione, parametro della questione
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, fondamento del patrocinio a spese dello Stato
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.