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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal TAR Friuli-Venezia Giulia sull’art. 51, comma 6, della legge n. 449/1997, che subordinava il conferimento di un assegno per la collaborazione a attività di ricerca alle dimissioni dal posto di dipendente di ruolo. Il difetto di motivazione sulla rilevanza ha reso la questione irricevibile.

Di cosa si tratta

Una funzionaria amministrativa inquadrata all’VIII livello presso l’Osservatorio Astronomico di Padova si era vista negare un assegno per la collaborazione a attività di ricerca dall’Università degli Studi di Trieste, che aveva applicato l’art. 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997 (legge finanziaria 1998). Quella norma escludeva i dipendenti pubblici di ruolo dall’accesso agli assegni di ricerca senza previa rinuncia al posto. Il TAR Friuli-Venezia Giulia aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sostenendo una disparità di trattamento tra categorie di dipendenti.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non distingue tra dipendenti di enti di ricerca impegnati in attività di ricerca e quelli impegnati in attività amministrativa.

La decisione della Corte

La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il motivo è che il rimettente, pur avendo già giudicato infondato il ricorso sotto diversi profili, non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione di costituzionalità, requisito indispensabile per consentire alla Corte il necessario controllo sulla proponibilità dell’incidente.

Il principio

La mancata motivazione sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale — condizione di ammissibilità dell’incidente — determina la manifesta inammissibilità della stessa. Il giudice rimettente deve dimostrare che la norma impugnata è applicabile nel giudizio in corso e che il suo esito dipende dalla risposta alla questione costituzionale.

Domande e risposte

Un dipendente pubblico può ottenere un assegno di ricerca senza dimettersi?

La questione è rimasta senza risposta nel merito, poiché la Corte ha dichiarato inammissibile la questione per carenza di motivazione sulla rilevanza. La norma impugnata (art. 51, c. 6, l. 449/1997) subordinava l’assegno alle dimissioni dal posto di ruolo.

Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

Il TAR rimettente aveva già giudicato il ricorso infondato sotto altri profili, ma non aveva adeguatamente spiegato perché l’esito del giudizio dipendesse dalla costituzionalità della norma censurata. Questo difetto di motivazione sulla rilevanza è causa di inammissibilità manifesta.

Qual è la differenza tra questione inammissibile e questione infondata?

Una questione infondata viene esaminata nel merito e rigettata perché la norma è compatibile con la Costituzione. Una questione inammissibile, invece, non viene mai esaminata nel merito: mancano i presupposti formali per farlo, come la corretta motivazione sulla rilevanza.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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