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Con la sentenza n. 332/2002 la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 19, comma 1, del d.l. n. 688/1982, nella parte in cui poneva sull’attore in ripetizione l’onere di provare che il peso economico dell’imposta non era stato trasferito su altri soggetti. La Corte ha ribaltato la regola: spetta all’amministrazione convenuta provare la traslazione, non al contribuente negare di averla effettuata.
Di cosa si tratta
Tre imprese avevano chiesto il rimborso delle addizionali all’imposta erariale di consumo sull’energia elettrica, ritenute indebitamente corrisposte. L’ostacolo principale era la norma dell’art. 19 del d.l. n. 688/1982, convertito in legge n. 873/1982, che richiedeva all’attore in ripetizione di dimostrare che non aveva traslato il peso fiscale sui propri clienti. La Corte di appello di Genova aveva sollevato la questione in tre ordinanze parallele, ritenendo che quella regola probatoria fosse irragionevole.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di appello di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, primo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui pone a carico dell’attore in ripetizione l’onere di provare che il peso economico dell’imposta non è stato trasferito su altri soggetti.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte indicata. Il meccanismo probatorio era irragionevole: chiedere al contribuente di provare un fatto negativo — la mancata traslazione — violava il principio di eguaglianza. La regola corretta è che la domanda di rimborso vada respinta solo se l’amministrazione convenuta prova che il peso economico dell’imposta è stato effettivamente trasferito.
Il principio
In materia di ripetizione di imposte indebite, l’onere di provare la traslazione del peso fiscale su altri soggetti grava sull’amministrazione convenuta, non sull’attore in ripetizione. Richiedere a quest’ultimo la prova della mancata traslazione costituisce inversione irragionevole dell’onere probatorio, in violazione dell’art. 3 della Costituzione.
Domande e risposte
Cosa si intende per «traslazione dell’imposta»?
La traslazione si verifica quando chi paga l’imposta ne trasferisce il peso economico su altri soggetti, tipicamente i propri clienti, incorporandolo nel prezzo dei beni o servizi. Se avviene la traslazione, il soggetto che ha pagato non ha subito un danno effettivo e il rimborso potrebbe non essere dovuto.
Dopo questa sentenza, come funziona la prova nel giudizio di rimborso?
Spetta all’amministrazione finanziaria dimostrare che il contribuente ha effettivamente trasferito il peso dell’imposta sui propri clienti. Se non lo prova, il contribuente ha diritto al rimborso. Non è più richiesto al contribuente di dimostrare il contrario.
La sentenza si applicava anche alle imposte già pagate prima del 2002?
Sì, la declaratoria di incostituzionalità ha effetto sulle situazioni ancora sub iudice alla data della sentenza, inclusi i giudizi pendenti che avevano originato le tre ordinanze di rimessione della Corte di appello di Genova.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza e ragionevolezza, violato dall’inversione irragionevole dell’onere probatorio
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.