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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 352 c.p.c., sollevata dalla Corte d’appello di Torino. Il rimettente lamentava che la norma non consentisse di fissare una nuova udienza per la precisazione delle conclusioni quando la parte appellata si era costituita solo nell’udienza di comparizione. La Corte ha ritenuto che una lettura conforme a Costituzione fosse praticabile senza necessità di intervento ablatorio.
Di cosa si tratta
Nel corso di un giudizio di appello civile, la Corte d’appello di Torino si era trovata di fronte a una situazione in cui la parte appellata si era costituita solo nell’udienza di comparizione, costringendo l’appellante a precisare immediatamente le proprie conclusioni senza poter adeguatamente studiare le difese avversarie. Il giudice riteneva che ciò determinasse uno squilibrio tra le parti in violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 352 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede la fissazione di una nuova udienza per la precisazione delle conclusioni quando la parte appellata si sia costituita per la prima volta nell’udienza di comparizione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il rimettente non aveva considerato la possibilità di un’interpretazione della norma conforme ai valori costituzionali, tenendo conto del sistema processuale nel suo complesso. La Corte ha ritenuto che tale lettura adeguatrice fosse praticabile, rendendo superflua la pronuncia ablativa.
Il principio
Prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, il giudice rimettente è tenuto a verificare se la norma impugnata possa essere interpretata in senso conforme a Costituzione. Solo quando tale interpretazione non sia ragionevolmente praticabile può investire la Corte della questione.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 352 c.p.c. sulla precisazione delle conclusioni?
L’art. 352 c.p.c. disciplina la precisazione delle conclusioni in appello. Nell’udienza fissata a tale scopo le parti devono depositare le proprie conclusioni. Il problema sollevato era che, se la parte appellata si costituisce tardi, l’appellante non ha tempo per studiarle prima di dover precisare le proprie.
Perché la Corte non ha deciso nel merito?
Il rimettente non aveva esplorato la possibilità di interpretare la norma in modo da salvaguardare il contraddittorio senza dichiararne l’incostituzionalità. La Corte richiede che il giudice a quo percorra prima le strade interpretative disponibili prima di rivolgersi alla Consulta.
Il diritto di difesa in appello è garantito dalla Costituzione?
Sì, l’art. 24, secondo comma, Cost. garantisce il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, incluso l’appello civile. Il principio del contraddittorio è anche rafforzato dall’art. 111, secondo comma, Cost. (giusto processo).
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza e ragionevolezza del trattamento processuale delle parti
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa in giudizio
- Art. 111 della Costituzione — Giusto processo e parità delle parti
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