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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 4 del d.P.R. n. 1403/1971, che condizionava l’indennità di maternità delle lavoratrici domestiche al versamento di cinquantadue contributi settimanali nel biennio precedente. La Corte ha ritenuto che un intervento limitato alla disposizione censurata avrebbe alterato la coerenza dell’intero sistema, e che una sentenza additiva avrebbe invaso la discrezionalità del legislatore.
Di cosa si tratta
Una lavoratrice addetta ai servizi domestici, assunta il 1° marzo 1996, era entrata in astensione obbligatoria per maternità il 4 luglio 1996. L’INPS le aveva negato l’indennità perché non aveva maturato i cinquantadue contributi settimanali richiesti nell’arco del biennio precedente. La Corte d’appello di Venezia aveva sollevato questione di legittimità costituzionale ritenendo il requisito contributivo eccessivamente gravoso per le caratteristiche peculiari del lavoro domestico.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Venezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, in riferimento agli articoli 3, 37 e 38 della Costituzione, nella parte in cui subordina il diritto all’indennità di maternità al requisito di cinquantadue contributi settimanali nel biennio precedente l’astensione obbligatoria.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione. Un intervento ablativo limitato alla disposizione censurata avrebbe reso inapplicabile il sistema nel suo complesso, alterandone la coerenza interna. Una sentenza additiva avrebbe d’altra parte comportato scelte non vincolate dai precetti costituzionali, con indebita intromissione nei poteri del legislatore. La soluzione era rimessa alla discrezionalità del Parlamento.
Il principio
Quando la disposizione censurata è inscindibile da un sistema normativo più ampio e un intervento parziale della Corte ne altererebbe la coerenza, la questione è inammissibile: spetta al legislatore ridisegnare organicamente la disciplina nel rispetto dei parametri costituzionali.
Domande e risposte
Perché il requisito contributivo era così problematico per le lavoratrici domestiche?
Il lavoro domestico è caratterizzato da discontinuità e da rapporti spesso brevi con più datori di lavoro. Il requisito di cinquantadue contributi settimanali nel biennio (ovvero ventisei nell’ultimo anno) poteva essere difficile da raggiungere per chi iniziava un nuovo rapporto di lavoro, come nel caso della ricorrente che aveva iniziato a marzo 1996 ed era entrata in astensione a luglio.
Cosa significa che la sentenza avrebbe «alterato la coerenza del sistema»?
La disciplina dell’indennità di maternità per le lavoratrici domestiche era articolata in modo organico: eliminare solo il requisito contributivo senza ridisegnare l’intero meccanismo avrebbe creato vuoti normativi o incongruenze non compatibili con il funzionamento del sistema previdenziale.
Il legislatore è poi intervenuto sulla materia?
La Corte ha indicato che la soluzione spettava al legislatore. Il testo unico sulla maternità (d.lgs. n. 151/2001) aveva già confermato all’art. 62 che il lavoro domestico era regolato dalle norme speciali, ribadendo la specificità del settore.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza invocato per la disparità di trattamento rispetto ad altre lavoratrici
- Art. 37 della Costituzione — Tutela del lavoro femminile e della maternità
- Art. 38 della Costituzione — Diritto alla previdenza sociale in caso di maternità
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.