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La Corte costituzionale ha dichiarato che non spettava allo Stato dare attuazione unilateralmente, senza la partecipazione della Regione Siciliana, alla riserva a favore dell’erario statale prevista dall’art. 14 del d.l. n. 79 del 1997. Ha conseguentemente annullato tre atti ministeriali che destinavano allo Stato entrate tributarie (tassa ipotecaria, anticipo TFR, chiusura liti fiscali) spettanti alla Regione in forza dello Statuto speciale siciliano.
Di cosa si tratta
Lo Statuto speciale della Regione Siciliana e le relative norme di attuazione (d.P.R. n. 1074 del 1965) riservano alla Regione tutte le entrate tributarie erariali riscosse nel territorio regionale, eccetto le “nuove entrate tributarie” destinata a finalità specifiche dello Stato. Il Ministero delle finanze aveva emanato nel 1997 un decreto e due circolari che disponevano il versamento integrale allo Stato di tre categorie di entrate — tassa ipotecaria, anticipo imposta sul TFR, e importi per la chiusura delle liti fiscali pendenti — senza aver concordato queste modalità con la Regione.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Siciliana aveva proposto tre conflitti di attribuzione nei confronti dello Stato in riferimento agli artt. 36 dello Statuto regionale siciliano e 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (norme di attuazione in materia finanziaria), chiedendo l’annullamento: a) del decreto dirigenziale del 21 maggio 1997 sulla tassa ipotecaria; b) della circolare n. 196/E del 1997 sull’anticipo d’imposta sul TFR; c) della circolare n. 190/E del 1997 sulla chiusura delle liti fiscali pendenti.
La decisione della Corte
La Corte ha accolto i tre ricorsi, riuniti in un’unica sentenza. Ha richiamato la propria sentenza n. 347 del 2000, che aveva già dichiarato incostituzionale l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 79 del 1997 nella parte in cui, nel dettare le modalità di attuazione della riserva statale, non prevedeva la partecipazione della Regione al relativo procedimento. Poiché gli atti impugnati erano applicativi di quella norma incostituzionale, essi risultano viziati in via derivata, con conseguente lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite della Regione Siciliana. La Corte ha quindi annullato i tre atti nelle parti impugnate.
Il principio
L’attuazione del meccanismo di riserva allo Stato delle entrate tributarie erariali siciliane non può avvenire con atto unilaterale del Governo: il principio di leale cooperazione impone che la Regione Siciliana partecipi al procedimento di determinazione dei criteri tecnici di ripartizione, data la necessità di complesse valutazioni tecnico-finanziarie. Gli atti adottati senza questa partecipazione sono viziati in via derivata dall’incostituzionalità della norma di base.
Domande e risposte
Quali entrate tributarie spettano alla Regione Siciliana in base allo Statuto speciale?
In forza dell’art. 36 dello Statuto siciliano e del d.P.R. n. 1074 del 1965, spettano alla Regione tutte le entrate tributarie erariali, dirette o indirette, riscosse nel territorio regionale. Fanno eccezione solo le “nuove entrate”: tributi istituiti per la prima volta con destinazione vincolata a finalità specifiche dello Stato, espressamente indicate dalla legge.
Cosa è il principio di leale cooperazione nei rapporti Stato-Regioni?
Il principio di leale cooperazione, elaborato dalla giurisprudenza costituzionale, impone allo Stato e alle Regioni di agire reciprocamente con correttezza istituzionale e in modo da salvaguardare gli interessi dell’altra parte. In materia finanziaria, quando le scelte statali incidono sulle entrate regionali, questo principio si traduce nell’obbligo di coinvolgere la Regione nelle decisioni, specie quando siano necessarie valutazioni tecniche complesse.
La cessazione degli effetti delle clausole di riserva statale dal 2002 ha reso prive di oggetto le domande della Regione?
No. La Corte ha rilevato che la legge finanziaria 2002 (art. 52, comma 6, della legge n. 448 del 2001) ha fatto cessare le riserve statali dal 1° gennaio 2002, ma solo per il futuro. Per il periodo precedente, la Regione conservava interesse all’annullamento degli atti ministeriali che avevano illegittimamente trattenuto allo Stato entrate di sua spettanza.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative nel sistema delle autonomie speciali
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento della P.A., implicato nelle procedure di ripartizione delle entrate
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