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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Trento contro il d.P.R. 21 dicembre 1999 sulla delimitazione del bacino idrografico del fiume Piave. Il decreto — e la cartografia allegata — aveva lo scopo tecnico di delimitare il bacino ai fini della normativa sulla difesa del suolo e non era idoneo a modificare i confini amministrativi della Provincia né a lederne le attribuzioni costituzionalmente garantite.
Di cosa si tratta
La Provincia autonoma di Trento aveva impugnato un decreto presidenziale che, nel delimitare il bacino idrografico del fiume Piave, allegava una cartografia in cui il confine tra il Comune di Canazei (Trento) e il Comune di Rocca Pietore (Veneto) veniva rappresentato come una linea retta attraverso il ghiacciaio della Marmolada. La Provincia lamentava che tale tracciato contraddicesse quanto già definitivamente accertato con un d.P.R. del 1982 e con una sentenza del Consiglio di Stato del 1998, che avevano fissato il confine lungo la linea di displuvio. Temeva quindi una riduzione surrettizia del proprio territorio e del proprio demanio, inclusa una parte del ghiacciaio.
La questione di legittimità costituzionale
La Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al d.P.R. 21 dicembre 1999 recante «Delimitazione del bacino idrografico del fiume Piave», lamentando la lesione delle attribuzioni garantite dagli artt. 131 e 132 della Costituzione, dalle norme dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha chiarito che il decreto impugnato aveva il solo scopo tecnico di delimitare il bacino idrografico ai fini della normativa sulla difesa del suolo (legge n. 183/1989), senza alcuna funzione di accertamento o modifica dei confini amministrativi tra enti territoriali. La cartografia allegata non era idonea a produrre l’effetto lesivo lamentato dalla Provincia: i confini amministrativi rimangono quelli già definitivamente stabiliti dagli atti precedenti. Il ricorso era inammissibile per inidoneità dell’atto a produrre la menomazione lamentata.
Il principio
La delimitazione tecnica di un bacino idrografico effettuata ai fini della normativa sulla difesa del suolo non produce effetti sui confini amministrativi tra enti territoriali. Questi ultimi rimangono quelli già accertati con atti aventi specifica funzione delimitativa. Un atto privo di attitudine lesiva delle attribuzioni costituzionalmente garantite non può essere oggetto di un valido conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale.
Domande e risposte
Che differenza c’è tra bacino idrografico e confine amministrativo?
Il bacino idrografico è un concetto geografico-tecnico: individua l’area di raccolta delle acque di un fiume. Il confine amministrativo è il limite giuridico tra enti territoriali. I due possono non coincidere, e l’atto che delimita il bacino idrografico non può automaticamente ridisegnare i confini amministrativi, i quali si modificano solo con specifici atti normativi o decisioni giurisdizionali.
Perché la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile invece di esaminarlo nel merito?
Il conflitto di attribuzione è ammissibile solo se l’atto impugnato è idoneo a ledere le attribuzioni costituzionali del ricorrente. La Corte ha ritenuto che il decreto sulla delimitazione del bacino del Piave non avesse la funzione né la capacità di modificare i confini amministrativi. In assenza di questa idoneità lesiva, il ricorso non può essere esaminato nel merito.
Cosa succede ai confini tra Trento e Veneto sul ghiacciaio della Marmolada?
Rimangono quelli già definitivamente accertati: il d.P.R. del 29 maggio 1982 e la sentenza del Consiglio di Stato del 23 ottobre 1998 avevano stabilito che il confine corre lungo la linea di displuvio, non lungo la vecchia linea retta della cartografia I.G.M. Il decreto del 1999 non ha modificato questo assetto.
Norme collegate
- Art. 132 della Costituzione — disciplina la modifica delle circoscrizioni regionali e provinciali, parametro invocato dalla ricorrente
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.