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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge n. 546/1987 sull’indennità di maternità per le lavoratrici autonome, nella parte in cui non prevedeva che, in caso di parto prematuro, l’indennità fosse corrisposta anche per i giorni non goduti prima del parto. Il d.lgs. n. 151/2001, entrato in vigore prima della decisione, aveva già eliminato la disparità lamentata estendendo la tutela a cinque mesi complessivi.
Di cosa si tratta
Una coltivatrice diretta aveva partorito al settimo mese di gravidanza. L’INPS aveva liquidato solo i tre mesi di indennità successivi al parto, rifiutando di corrispondere anche i due mesi pre-parto non goduti. Il Tribunale di Treviso aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sostenendo che la norma creasse una disparità ingiustificata tra le coltivatrici che partoriscono a termine (che godono di cinque mesi totali) e quelle che partoriscono prematuramente (che in concreto ricevevano meno).
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Treviso ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 29 dicembre 1987, n. 546 (Indennità di maternità per le lavoratrici autonome), in riferimento agli artt. 3 e 31 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che in caso di parto anticipato l’indennità sia corrisposta anche per il periodo non goduto ante-parto fino alla durata complessiva di cinque mesi.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione non fondata, nei sensi di cui in motivazione. Ha rilevato che il d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico sulla tutela della maternità), entrato in vigore prima della decisione, aveva riconosciuto anche alle lavoratrici autonome l’indennità per cinque mesi complessivi indipendentemente dalla data effettiva del parto. Il problema denunciato era quindi già stato risolto dal legislatore, e non residuava alcuna violazione degli artt. 3 e 31 della Costituzione.
Il principio
Quando, nel corso del giudizio di legittimità costituzionale, sopravviene una modifica normativa che elimina la disparità lamentata dal giudice rimettente, la questione deve essere dichiarata non fondata «nei sensi di cui in motivazione», segnalando che il vizio denunciato è stato rimosso dall’evoluzione legislativa. Il legislatore mantiene ampia discrezionalità nel modulare i trattamenti previdenziali delle lavoratrici autonome, purché il risultato complessivo non sia irragionevole.
Domande e risposte
Le coltivatrici dirette sono obbligate ad astenersi dal lavoro durante la maternità?
No. Le lavoratrici autonome, a differenza delle subordinate, non hanno l’obbligo di astensione dal lavoro nel periodo di maternità. Hanno però diritto all’indennità economica prevista dalla legge n. 546/1987, oggi disciplinata dal d.lgs. n. 151/2001. L’assenza di obbligo di astensione non fa venire meno il diritto all’indennità.
Cosa cambia con il d.lgs. n. 151/2001 per le lavoratrici autonome in caso di parto prematuro?
L’art. 68 del d.lgs. n. 151/2001 ha eliminato il riferimento alla data presunta del parto e a quella effettiva, prevedendo che l’indennità spetti «per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa». Il risultato è che, anche per le lavoratrici autonome, in caso di parto prematuro l’indennità viene corrisposta per i complessivi cinque mesi, distribuiti secondo la data effettiva del parto.
La Corte costituzionale aveva già dichiarato simili ineguaglianze illegittime per le lavoratrici subordinate?
Sì. Con la sentenza n. 270/1999, la Corte aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge n. 1204/1971 nella parte in cui non permetteva alle lavoratrici subordinate di recuperare i giorni di astensione pre-parto non goduti in caso di parto prematuro. La legge n. 53/2000 aveva poi recepito questa indicazione. Il d.lgs. n. 151/2001 ha poi esteso la stessa logica alle lavoratrici autonome.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro della questione sollevata
- Art. 31 della Costituzione — protezione della maternità e dell’infanzia, secondo parametro della questione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.