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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale delle norme che non consentivano la totalizzazione dei contributi ENPALS (lavoratori dello spettacolo) con quelli della gestione speciale commercianti dell’INPS. Il sistema pensionistico pluralistico lascia al legislatore ampia discrezionalità nel regolare le totalizzazioni tra diverse gestioni, e la mancata previsione in questo caso non viola gli artt. 2, 3, 35 e 38 della Costituzione.

Di cosa si tratta

Un lavoratore aveva versato contributi sia all’ENPALS sia alla gestione speciale commercianti dell’INPS. Aveva chiesto di totalizzare i contributi per ottenere un’unica pensione che tenesse conto dell’intera anzianità contributiva, ma la normativa vigente non lo consentiva: la sola opzione era la «pensione supplementare» INPS al compimento dei 65 anni. Il Tribunale di Alessandria aveva sollevato questione di legittimità costituzionale per disparità di trattamento rispetto ai lavoratori dello spettacolo iscritti anche alla gestione artigiani (per cui la totalizzazione era ammessa dall’art. 9 della legge n. 463/1959).

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Alessandria ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 del d.P.R. n. 1420/1971 e 16 della legge n. 233/1990, in riferimento agli artt. 2, 3, 35 e 38 della Costituzione, nella parte in cui non consentono la totalizzazione, ai fini pensionistici, dei contributi versati all’ENPALS con quelli versati alla gestione speciale commercianti presso l’INPS.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione non fondata. Il sistema pensionistico è storicamente basato sul pluralismo delle gestioni, ciascuna con proprie regole. La totalizzazione non ha carattere generale nel nostro ordinamento e la sua previsione o esclusione è scelta discrezionale del legislatore. La disparità rispetto alla gestione artigiani non è irragionevole, trattandosi di categorie con storie previdenziali distinte. La «pensione supplementare» INPS costituiva uno strumento alternativo di tutela.

Il principio

La mancata previsione della totalizzazione tra contributi versati a gestioni previdenziali diverse non viola la Costituzione quando rientra nella discrezionalità del legislatore e non risulta arbitraria. Il trattamento differenziato rispetto ad altre categorie non integra di per sé disparità ingiustificata, purché la diversità di disciplina abbia una giustificazione razionale nella diversità delle situazioni a confronto.

Domande e risposte

Cosa è la totalizzazione previdenziale e a cosa serve?

La totalizzazione consente di sommare i periodi contributivi versati in diverse gestioni previdenziali per calcolare un’unica pensione, come se ci si fosse sempre iscritti a un’unica gestione. Serve a chi ha svolto più attività soggette a regimi previdenziali diversi, evitando che i contributi versati «vadano persi» perché insufficienti a maturare autonomamente il diritto a pensione in ciascuna gestione.

Perché la Corte ha distinto il caso ENPALS+commercianti da ENPALS+artigiani?

La Corte ha rilevato che la totalizzazione tra ENPALS e artigiani era prevista da una norma specifica (art. 9 della legge n. 463/1959) con propria storia legislativa. Il fatto che il legislatore abbia esteso la totalizzazione a certi raggruppamenti e non ad altri non è di per sé discriminatorio, purché il trattamento differenziato si fondi su differenze oggettive tra le categorie. Le gestioni commercianti e artigiani hanno strutture e storie diverse.

La situazione è cambiata per i lavoratori con contributi in più gestioni?

Sì. Il d.lgs. n. 42/2006 e la successiva legge n. 247/2007 hanno introdotto un sistema generalizzato di totalizzazione per chi non raggiunge autonomamente i requisiti pensionistici in ciascuna gestione. Con le riforme successive (anche il regime della «pensione in totalizzazione» disciplinata dal d.P.C.M. n. 132/1959 come aggiornato), la questione decisa nel 2002 è oggi superata.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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