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La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 6 del codice postale (d.P.R. n. 156 del 1973) nella parte in cui esclude qualsiasi responsabilità delle Poste per il mancato recapito di un telegramma. Tale esclusione totale di responsabilità, nell’attuale contesto di privatizzazione e di diritto comune dei rapporti tra Poste e utenti, costituisce un anacronistico privilegio irragionevole in violazione dell’art. 3 della Costituzione.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Reggio Calabria aveva portato alla Corte il caso di un cittadino che aveva subito un danno per perdita di chance a causa del mancato recapito da parte delle Poste di un telegramma con cui le Ferrovie dello Stato lo convocavano per le visite mediche relative a un concorso. Poiché le Ferrovie erano state assolvente da ogni colpa, il danno ricadeva sulle Poste. Ma l’art. 6 del codice postale del 1973 escludeva in radice qualsiasi responsabilità delle Poste fuori dai casi espressamente previsti dalla legge.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Reggio Calabria aveva sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 249, primo inciso, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nella parte in cui escludevano l’obbligo di risarcimento a carico delle Poste Italiane s.p.a. per il mancato recapito di un telegramma.
La decisione della Corte
La Corte ha accolto la questione sull’art. 6 e dichiarato inammissibile quella sull’art. 249. L’art. 249 disciplina i danni a persone o cose causati da contatti di conduttori con apparecchiature terminali: fattispecie del tutto diversa da quella di causa (mancato recapito), quindi priva di rilevanza. Quanto all’art. 6, la Corte ha ritenuto che l’esclusione totale di responsabilità non sia più giustificabile nell’attuale fase di evoluzione dell’ordinamento: il rapporto tra Poste e utenti è diventato un rapporto di diritto privato, e nel diritto comune è addirittura nullo il patto di esonero da responsabilità per dolo o colpa grave (art. 1229 c.c.). Una totale irresponsabilità degrada il rapporto a mero fatto, privando di giuridicità il vincolo.
Il principio
L’esclusione assoluta di responsabilità del gestore di un servizio telegrafico per il mancato recapito costituisce un anacronistico privilegio incompatibile con la natura privatistica del rapporto tra Poste e utenti. Può essere prevista una disciplina speciale che limiti la responsabilità, ma non una che la escluda totalmente, pena la violazione del principio di ragionevolezza e del principio di eguaglianza sanciti dall’art. 3 della Costituzione.
Domande e risposte
Le Poste sono responsabili per il mancato recapito di un telegramma?
Sì, dopo questa sentenza. La Corte ha dichiarato incostituzionale la norma che escludeva in radice qualsiasi responsabilità. Il legislatore ha la discrezionalità di prevedere una responsabilità limitata rispetto al diritto comune (es. tetti risarcitori), ma non può escluderla totalmente.
Cosa è il danno da perdita di chance?
Il danno da perdita di chance è il risarcimento dovuto quando un comportamento illecito priva il danneggiato di un’opportunità concreta e seria di ottenere un risultato vantaggioso. Nel caso esaminato, il mancato recapito del telegramma aveva privato il destinatario della possibilità di partecipare alle visite mediche per un concorso.
Il codice postale del 1973 escludeva qualsiasi risarcimento per i telegrammi?
Sì, nella sua formulazione originaria. L’art. 6 prevedeva una regola generale di irresponsabilità per tutti i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni. Per i telegrammi, norme secondarie prevedevano al massimo il rimborso della tassa pagata per il servizio, ma non un risarcimento del danno subito dall’utente.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, base della dichiarazione di incostituzionalità
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.