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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 20, comma 9, ultimo periodo, del d.lgs. n. 29/1993, nel testo sostituito dal d.lgs. n. 470/1993, che consentiva il collocamento a riposo del dirigente pubblico per ragioni di servizio in caso di responsabilità particolarmente grave o reiterata. La norma eccedeva i limiti della legge delega, la quale prevedeva soltanto la rimozione dalle funzioni e il collocamento a disposizione, non il collocamento a riposo.
Di cosa si tratta
Nel quadro della riforma della dirigenza pubblica avviata negli anni Novanta, il decreto legislativo n. 29/1993 aveva introdotto un sistema di responsabilità dirigenziale che, nelle norme impugnate, prevedeva due livelli sanzionatori: il collocamento a disposizione per scarso rendimento, e il collocamento a riposo per ragioni di servizio in caso di responsabilità particolarmente grave o reiterata. Il Consiglio di Stato dubitava che quest’ultima misura – assai più grave del semplice collocamento a disposizione – trovasse copertura nella legge delega del 1992.
La questione di legittimità costituzionale
Il Consiglio di Stato, Sezione IV, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 9, ultimo periodo, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall’art. 6 del d.lgs. 18 novembre 1993, n. 470, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione. Secondo il giudice rimettente, la legge delega (art. 2 della legge n. 421/1992) prevedeva esclusivamente la “rimozione dalle funzioni e il collocamento a disposizione” in caso di mancato conseguimento degli obiettivi, senza autorizzare il collocamento immediato a riposo.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma impugnata. L’analisi dei lavori preparatori della legge delega confermava che il Parlamento aveva inteso autorizzare soltanto la “rimozione dalle funzioni e il collocamento a disposizione” in caso di responsabilità dirigenziale, senza prevedere né il collocamento a riposo per ragioni di servizio né la rimozione dall’impiego. Il legislatore delegato aveva ecceduto i limiti della delega introducendo una sanzione (il collocamento a riposo) più grave di quella prevista dal Parlamento.
Il principio
Il decreto legislativo che introduce sanzioni più gravi di quelle previste dalla legge delega eccede i limiti di quest’ultima e viola gli artt. 76 e 77 della Costituzione. La legge delega deve essere interpretata in senso rigoroso: il delegato non può andare oltre ciò che il Parlamento ha espressamente autorizzato, né può ricorrere a un’interpretazione estensiva dei criteri direttivi per introdurre misure non contemplate dalla delega.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra “collocamento a disposizione” e “collocamento a riposo” del dirigente?
Il collocamento a disposizione è una misura transitoria: il dirigente è temporaneamente privato dell’incarico ma rimane in servizio, percepisce il trattamento economico e può essere riassegnato ad altro incarico. Il collocamento a riposo è invece una cessazione definitiva dal servizio, con conseguente attivazione del trattamento pensionistico: è una misura ben più grave che incide in modo irreversibile sulla carriera del dirigente.
Cosa succede ai provvedimenti già adottati in base alla norma dichiarata illegittima?
La dichiarazione di illegittimità costituzionale ha effetto retroattivo: i provvedimenti di collocamento a riposo adottati in applicazione della norma dichiarata illegittima possono essere rimessi in discussione. Nel caso concreto, i provvedimenti di collocamento a riposo impugnati davanti al Consiglio di Stato sarebbero stati privi di base normativa valida, con conseguente annullamento.
Come funziona il principio di responsabilità dirigenziale nella pubblica amministrazione?
I dirigenti delle pubbliche amministrazioni rispondono del mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati e dell’inosservanza delle direttive loro impartite. Le sanzioni previste dalla normativa vigente includono la revoca dell’incarico e, nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto di lavoro. Il sistema è stato ulteriormente riformato nel corso degli anni, anche per effetto di pronunce della Corte costituzionale come la presente sentenza.
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — Limiti della delega legislativa al Governo: il delegato non può eccedere l’ambito tracciato dal Parlamento
- Art. 77 della Costituzione — Disciplina dei decreti legislativi delegati, invocato come parametro unitamente all’art. 76
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