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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 117, comma 1, c.p.p. (richiesta di copie di atti da parte del PM), dell’art. 25, comma 5, della legge n. 241/1990 e dell’art. 44 del r.d. n. 1054/1924 sul Consiglio di Stato. Le questioni erano state sollevate dal TAR Campania in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.
Di cosa si tratta
Il TAR della Campania, nell’ambito di un giudizio in cui era parte un soggetto privato (Raffaele Sica), aveva dubitato della compatibilità costituzionale delle norme che disciplinano il potere del pubblico ministero di richiedere copie di atti e informazioni nell’ambito di procedimenti penali, mettendole a confronto con le regole processuali del giudizio amministrativo. Il rimettente lamentava che tali discipline creassero disparità nell’accesso agli atti nei diversi tipi di procedimento.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale: a) dell’art. 117, comma 1, del codice di procedura penale (Richiesta di copia di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero); b) dell’art. 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241; c) dell’art. 44, primo comma, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte le questioni. Le questioni sub b) e c) non avevano autonomia rispetto alla prima, risolvendosi nella richiesta di introdurre nel procedimento amministrativo il meccanismo disciplinato dall’art. 117 c.p.p.: anche esse sono dunque risultate manifestamente inammissibili. La questione principale era strutturata in modo tale da non consentire un esame nel merito.
Il principio
Le questioni di legittimità costituzionale che si risolvono sostanzialmente in una richiesta al legislatore di estendere ad altri procedimenti un istituto previsto per il processo penale sono manifestamente inammissibili: spetta al legislatore, e non alla Corte costituzionale, valutare l’opportunità di tale estensione.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 117, comma 1, del codice di procedura penale?
L’art. 117, comma 1, c.p.p. attribuisce al pubblico ministero il potere di richiedere copie di atti e informazioni scritte ad altri organi dello Stato, ivi compresi quelli giurisdizionali, nel corso delle indagini preliminari. Tale potere è funzionale all’attività investigativa e alla raccolta delle prove.
Perché una questione si considera «priva di autonomia»?
Una questione è priva di autonomia quando il suo accoglimento dipenderebbe necessariamente dall’accoglimento di un’altra questione proposta contestualmente. In tal caso, se la questione principale è inammissibile, anche quella dipendente deve essere dichiarata inammissibile.
Il TAR può accedere agli atti di un procedimento penale?
Il giudice amministrativo, nell’ambito dei propri procedimenti, può acquisire documenti attraverso gli strumenti processuali propri del giudizio amministrativo (richiesta di esibizione di documenti alle parti e agli enti pubblici). Il meccanismo dell’art. 117 c.p.p. è specifico del processo penale e attribuisce poteri investigativi al PM, non al giudice.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro invocato
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e accesso alla giustizia
- Art. 113 della Costituzione — tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione
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