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La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Taranto. La questione concerneva l’art. 63 del d.lgs. n. 152/1999 in materia di tutela delle acque e la sua rilevanza per la revoca di una condanna definitiva, ma la sopravvenienza di nuova normativa imponeva al giudice rimettente di rivalutare la questione.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell’esecuzione penale, era stato chiamato a decidere su un’istanza di revoca di una sentenza di condanna definitiva, in seguito alla affermata abrogazione della norma incriminatrice su cui la condanna era stata pronunciata (art. 63 del d.lgs. n. 152/1999 sulla tutela delle acque dall’inquinamento). Il giudice aveva dubitato della legittimità costituzionale di tale norma in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione (eccesso di delega). Nelle more del giudizio è intervenuta nuova normativa che poteva incidere sulla rilevanza della questione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Taranto, in qualità di giudice dell’esecuzione penale, ha sollevato, in riferimento agli articoli 76 e 77, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 63 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento), in relazione all’abrogazione della norma incriminatrice posta a base della condanna definitiva da revocare.
La decisione della Corte
La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Taranto. Era sopravvenuta normativa nuova che poteva incidere sulla questione: in particolare, potevano porsi problemi sull’incidenza, nel giudizio di revoca di una condanna definitiva, di una norma sopravvenuta che, in ipotesi, ripristini la fattispecie penale già abolita. Il giudice rimettente doveva effettuare un nuovo esame della rilevanza alla luce del mutato quadro normativo.
Il principio
Quando nelle more del giudizio costituzionale sopravvengono modifiche normative che potrebbero incidere sull’oggetto della questione o sulla sua rilevanza nel giudizio a quo, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente per la rivalutazione, anche quando le nuove norme potrebbero aver complicato ulteriormente il quadro (ad esempio, ripristinando una fattispecie penale già abrogata).
Domande e risposte
Quando si può revocare una condanna definitiva per abrogazione della norma?
Ai sensi dell’art. 673 c.p.p., il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale quando la legge che prevedeva il reato è stata abrogata o quando è intervenuta una sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità della norma incriminatrice. In tal caso cessa l’esecuzione della pena e vengono cancellati gli effetti penali della condanna.
Cosa succede se la norma abrogata viene poi ripristinata?
Si tratta di una questione complessa: se la norma incriminatrice viene prima abrogata e poi ripristinata da una nuova legge, occorre verificare se il ripristino sia retroattivo o solo per il futuro. In materia penale vige il principio di irretroattività sfavorevole (art. 25, comma 2, Cost.), per cui il ripristino non può pregiudicare chi aveva già maturato il diritto alla revoca della condanna.
Quali sono i limiti dei decreti legislativi rispetto alla delega parlamentare?
Ai sensi degli artt. 76 e 77 della Costituzione, i decreti legislativi devono rispettare i principi e i criteri direttivi fissati dalla legge delega e non possono eccederne i limiti. Un decreto legislativo che va oltre la delega ricevuta è incostituzionale per violazione di tali parametri.
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — esercizio della delega legislativa nei limiti della legge delega
- Art. 77 della Costituzione — decreti-legge e decreti legislativi, limiti costituzionali
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