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La Corte costituzionale ha dichiarato improcedibile il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri contro la legge della Regione Umbria sulla tutela sanitaria dall’esposizione ai campi elettromagnetici. Il ricorso era stato proposto avverso una delibera legislativa regionale successivamente promulgata con modificazioni rispetto alla versione impugnata.
Di cosa si tratta
Il Governo aveva impugnato in via principale alcune disposizioni della legge regionale umbra che disciplinava la tutela dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, contestando in particolare il «principio di giustificazione» imposto ai gestori di impianti e le competenze attribuite alla Giunta regionale per la fissazione di limiti di esposizione. La controversia riguardava il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni in materia di tutela sanitaria ambientale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, comma 1, 5, comma 1, lettera c), e 12, comma 1, della delibera legislativa della Regione Umbria “Tutela sanitaria e ambientale dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, riapprovata il 30 luglio 2001, invocando l’art. 97 della Costituzione e il principio di ragionevolezza, nonché la violazione dei criteri di riparto di competenze in materia di reti di telecomunicazione.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale ha dichiarato improcedibile il ricorso. La delibera legislativa impugnata era stata riapprovata con modificazioni rispetto alla versione originaria rinviata dal Governo, sicché il ricorso, che aveva ad oggetto il testo originario, era divenuto privo di oggetto. La Regione Umbria si era nel frattempo costituita in giudizio.
Il principio
Il ricorso in via principale contro una legge regionale diventa improcedibile quando la delibera legislativa impugnata è stata successivamente promulgata in una versione modificata rispetto a quella oggetto dell’impugnazione governativa, venendo meno la corrispondenza tra l’atto impugnato e quello promulgato.
Domande e risposte
Cosa si intende per “principio di giustificazione” contestato dal Governo?
La legge regionale umbra imponeva ai gestori e ai concessionari di impianti che producono emissioni elettromagnetiche di dimostrare le ragioni obiettive dell’indispensabilità degli impianti stessi. Il Governo riteneva tale onere irragionevole, poiché la Regione non avrebbe potere di valutare l’indispensabilità degli impianti di telecomunicazione, rientrando tale valutazione nella competenza esclusiva dello Stato.
Cosa significa che il ricorso è “improcedibile”?
L’improcedibilità si distingue dall’inammissibilità e dall’infondatezza: indica che il giudizio non può proseguire per il venir meno di un presupposto processuale, nel caso di specie perché la legge impugnata ha subito modifiche tali da far mancare l’oggetto del ricorso nella sua formulazione originaria.
La Regione Umbria poteva legiferare in materia di elettromagnetismo?
La questione della competenza regionale in materia di tutela dall’inquinamento elettromagnetico era controversa nel 2002, prima della riforma del Titolo V della Costituzione a regime. Con la riforma del 2001 la materia è stata ricondotta alla legislazione concorrente, con competenza statale a fissare i principi fondamentali e competenza regionale per la disciplina di dettaglio.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — Principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, invocato come parametro nel ricorso
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, rilevante per la disciplina delle emissioni elettromagnetiche
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