Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 404 del codice penale (vilipendio di cose oggetto di culto). Il giudice rimettente riteneva che la norma tutelasse solo la religione cattolica, ma la Corte ha chiarito che già con sentenza n. 329/1997 era stata eliminata la disparità di trattamento tra confessioni religiose.
Di cosa si tratta
L’art. 404 del codice penale punisce le offese alla religione attraverso il vilipendio di cose oggetto di culto. Il GUP del Tribunale di Alba, nel corso di un procedimento penale per reati contro il sentimento religioso, aveva dubitato che la norma tutelasse in modo privilegiato la sola religione cattolica rispetto alle altre confessioni, violando i principi di uguaglianza e di uguale libertà delle confessioni religiose.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Alba ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 8 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 404 del codice penale (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose), per la tutela accordata solo alle offese alla religione cattolica, con asserita violazione del principio di uguaglianza e della parità delle confessioni religiose.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. Il presupposto del rimettente era erroneo: la sentenza n. 329 del 1997 della Corte costituzionale aveva già dichiarato la parziale illegittimità dell’art. 404 c.p. e ricondotto ad uguaglianza la sanzione penale rispetto all’art. 406 c.p. (che punisce gli stessi fatti ai danni di altre confessioni), eliminando la preesistente discriminazione tra le diverse confessioni religiose quanto alla pena.
Il principio
Dopo la sentenza n. 329/1997, la tutela penale per il vilipendio di cose oggetto di culto è applicabile in modo paritario a tutte le confessioni religiose: la discriminazione originaria è stata già rimossa dall’ordinamento, rendendo manifestamente infondata ogni questione basata su quel presupposto ormai superato.
Domande e risposte
L’art. 404 c.p. protegge solo la religione cattolica?
No, non più. Dopo la sentenza costituzionale n. 329/1997 e la corrispondente applicazione paritaria della pena anche tramite l’art. 406 c.p. (offese a confessioni diverse dalla cattolica), la tutela penale è estesa a tutte le confessioni religiose in modo uniforme.
Cos’è il «principio supremo di laicità dello Stato»?
La Corte costituzionale ha più volte affermato che la laicità dello Stato è un principio supremo dell’ordinamento costituzionale, che implica equidistanza e imparzialità dello Stato rispetto a tutte le confessioni religiose, senza discriminazioni né in senso favorevole né in senso sfavorevole verso alcuna.
Cosa succede se una questione di legittimità si fonda su un presupposto interpretativo erroneo?
La questione deve essere dichiarata manifestamente infondata. La Corte non può pronunciarsi nel merito quando la premessa interpretativa da cui muove il giudice rimettente è contraddetta dalla normativa vigente o da precedenti pronunce della Corte stessa.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza tra i cittadini senza distinzione di religione
- Art. 8 della Costituzione — uguale libertà di tutte le confessioni religiose
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.