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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Milano sull’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998, che consente al questore di disporre il trattenimento dello straniero in centri di permanenza temporanea quando non è possibile eseguire immediatamente l’espulsione. Il giudice remittente aveva denunciato la violazione dell’art. 13, commi 2 e 3, della Costituzione, ma la Corte ha ritenuto la questione inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Milano, chiamato a convalidare provvedimenti di trattenimento in centri di permanenza temporanea (CPT) adottati dal questore nei confronti di stranieri destinatari di decreti di espulsione, aveva sollevato dubbi di costituzionalità sulla norma che consente tale trattenimento quando l’espulsione immediata non sia eseguibile per mancanza di vettori o mezzi di trasporto idonei. La questione coinvolge il delicato bilanciamento tra l’esigenza di controllo dell’immigrazione e la tutela della libertà personale riconosciuta anche allo straniero dall’art. 13 della Costituzione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ha sollevato con quattro ordinanze la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull’immigrazione), nella parte in cui consente al questore di disporre il trattenimento dello straniero nei CPT quando non è possibile eseguire immediatamente l’espulsione per indisponibilità di vettore. Il parametro invocato era l’art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, che riserva all’autorità giudiziaria le misure restrittive della libertà personale.

La decisione della Corte

La Corte costituzionale, riuniti i giudizi, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il difetto di ammissibilità deriva dalla insufficiente motivazione del giudice remittente in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio principale, requisito indispensabile per l’accesso al giudizio di legittimità costituzionale.

Il principio

Il giudice che solleva questione di legittimità costituzionale deve adeguatamente motivare la rilevanza della questione stessa nel procedimento pendente. In mancanza di tale motivazione la questione è dichiarata manifestamente inammissibile, indipendentemente dal merito delle censure sollevate.

Domande e risposte

Che cos’è il trattenimento nei centri di permanenza temporanea?

È una misura amministrativa restrittiva della libertà personale che il questore può disporre nei confronti dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione, quando questa non può essere eseguita immediatamente. Lo straniero viene trattenuto per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dell’allontanamento, con un limite massimo stabilito dalla legge e soggetto a convalida del giudice.

Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

Il Tribunale di Milano non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio di convalida pendente. La Corte costituzionale non entra nel merito delle questioni che non superano il vaglio di ammissibilità, il quale richiede che il giudice remittente dimostri in modo non apparente e non contraddittorio perché l’esito della questione incida sulla decisione del caso concreto.

La questione sulla compatibilità del trattenimento con l’art. 13 Cost. è definitivamente chiusa?

No. La dichiarazione di inammissibilità non preclude future rimessioni della stessa questione, purché adeguatamente motivate. Il tema del trattenimento amministrativo degli stranieri e il suo rapporto con la garanzia costituzionale della libertà personale è rimasto oggetto di numerosi successivi giudizi davanti alla Corte.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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