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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 del d.lgs. n. 80/1998 sulla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica ed edilizia, sollevata dal Tribunale di Roma. Il difetto stava nella mancata specificazione della norma impugnata: testo originario o testo modificato dalla legge n. 205/2000.
Di cosa si tratta
Un privato aveva convenuto un Comune dinanzi al Tribunale di Roma per ottenere il risarcimento del danno derivante dal mancato rilascio di un certificato di abitabilità. Il giudice si era interrogato sulla propria giurisdizione: l’art. 34 del d.lgs. n. 80/1998 attribuiva al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie in materia urbanistica ed edilizia, anche quelle concernenti diritti soggettivi.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Roma aveva sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 100, 102, 103, 111 e 113 della Costituzione, censurando l’art. 34 del d.lgs. n. 80/1998 nella parte in cui devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo l’intero contenzioso urbanistico-edilizio, anche per diritti soggettivi, senza prevedere il giudice ordinario.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità perché il rimettente non aveva specificato se intendesse impugnare il testo originario dell’art. 34 del 1998 o il nuovo testo introdotto dall’art. 7 della legge n. 205/2000. Tale mancanza integrava un difetto di motivazione sulla rilevanza, impedendo alla Corte di sapere quale norma fosse applicabile al giudizio.
Il principio
L’ordinanza di rimessione deve specificare con precisione il testo normativo impugnato quando una disposizione è stata successivamente modificata o sostituita; il difetto di tale specificazione costituisce vizio di motivazione sulla rilevanza che rende la questione manifestamente inammissibile.
Domande e risposte
Perché era rilevante distinguere tra testo originario e testo del 2000?
Perché il testo originario era un decreto legislativo (legge in senso materiale), mentre il testo risultante dalla legge n. 205/2000 era una legge in senso formale. La questione di eccesso di delega non era proponibile nei confronti della seconda norma.
Cosa stabiliva l’art. 34 d.lgs. n. 80/1998?
Devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie dipendenti da atti, provvedimenti e comportamenti della pubblica amministrazione in materia urbanistica ed edilizia, compresi i risarcimenti del danno.
Questa sentenza ha definitivamente risolto la questione?
No. Si tratta di una pronuncia processuale che non tocca il merito. La Corte ha poi affrontato il merito con la sentenza n. 204/2004, con cui ha dichiarato parzialmente illegittima la giurisdizione esclusiva estesa ai “comportamenti” non riconducibili ad atti o provvedimenti.
Norme collegate
- Art. 103 della Costituzione — Limiti della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa e accesso alla tutela giurisdizionale
- Art. 113 della Costituzione — Tutela giurisdizionale contro gli atti della P.A.
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