Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2706 c.c. Conformità tra originale e riproduzione del telegramma
In vigore dal 19/04/1942
La riproduzione del telegramma consegnata al destinatario si presume, fino a prova contraria, conforme all’originale.
Il mittente, se ha fatto collazionare il telegramma secondo le disposizioni dei regolamenti, si presume esente da colpa per le divergenze verificatesi tra originale e riproduzione.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2705 - Art. 2705 Codice Civile: Telegramma→Cod. civ. art. 2707 - Articolo 2707 Codice Civile: Carte e registri domestici→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2704 c.c.: Data della scrittura privata nei confronti dei t→Art. 2708 c.c.: Annotazione in calce, in margine o a tergo di un→Articolo 2703 Codice Civile: Sottoscrizione autenticata→Art. 2709 c.c.: Efficacia probatoria contro l’imprenditore→Articolo 2702 Codice Civile: Efficacia della scrittura privata→Articolo 2710 Codice Civile: Efficacia probatoria tra imprenditori→Articolo 2701 Codice Civile: Conversione dell’atto pubblico
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La presunzione di conformità del telegramma e il suo valore probatorio
L'articolo 2706 del Codice Civile disciplina un istituto oggi tecnicamente residuale ma giuridicamente attuale, perché i principi che esprime continuano ad applicarsi per analogia a tutte le comunicazioni che viaggiano tra un originale formato dal mittente e una riproduzione consegnata al destinatario. La norma stabilisce due presunzioni distinte: la conformità della riproduzione consegnata rispetto all'originale e l'esenzione da colpa del mittente che abbia richiesto la collazione, cioè il controllo di corrispondenza tra il testo dettato e quello trasmesso.
La presunzione di conformità tra originale e copia consegnata
La prima presunzione opera iuris tantum: chi riceve il telegramma può avvalersene per dimostrare il contenuto della comunicazione, ma chi contesta deve provare la difformità. In pratica, se Tizio riceve un telegramma con cui Caio gli conferisce mandato a vendere un immobile, la riproduzione consegnata fa prova del contenuto fino a quando Caio non dimostri che l'originale recava un testo diverso. La ratio della disposizione risiede nell'esigenza di tutelare l'affidamento del destinatario, che non ha alcuna possibilità di verificare direttamente l'originale depositato presso l'ufficio postale di partenza.
La collazione e l'esenzione da colpa del mittente
La seconda presunzione riguarda invece la posizione del mittente. Chi spedisce un telegramma rilevante, ad esempio per esercitare un diritto di recesso o per inviare una diffida ad adempiere, può chiedere la collazione, cioè la rilettura controllata del messaggio. Compiuta questa formalità, il mittente è presunto esente da colpa per gli errori di trasmissione, perché ha adottato la diligenza richiesta. Se Caio invia a Tizio una disdetta contrattuale collazionata e l'ufficio postale altera il testo, Caio non risponde delle conseguenze dell'errore, salvo che Tizio dimostri un comportamento doloso o gravemente colposo del mittente.
Rilevanza pratica e applicazioni analogiche
Sebbene il telegramma in senso stretto sia oggi quasi scomparso, la disciplina dell'articolo 2706 conserva interesse sistematico. I principi sulla conformità tra originale e riproduzione vengono richiamati per inquadrare il valore probatorio di fax, copie analogiche di documenti digitali e talvolta di messaggi di posta elettronica ordinaria, integrando le norme del Codice dell'Amministrazione Digitale. Per il professionista, conoscere questa disposizione significa saper distinguere tra un documento che fa prova piena fino a querela di falso e una riproduzione che invece può essere contestata con prova contraria, con conseguenze importanti sull'onere probatorio in giudizio.
Coordinamento con la disciplina della scrittura privata
Se il telegramma è stato consegnato all'ufficio postale dal mittente con firma autografa, e questa firma sia stata riconosciuta o autenticata, esso assume il valore di scrittura privata ai sensi degli articoli 2702 e seguenti del Codice Civile. In questa ipotesi, alla presunzione di conformità della copia si aggiunge la presunzione di provenienza dal sottoscrittore, con un rafforzamento significativo dell'efficacia probatoria. Diversamente, in assenza di firma riconoscibile, il telegramma resta semplice principio di prova scritta, valutabile dal giudice secondo le regole generali sulla prova libera. Il professionista che assiste il cliente deve quindi qualificare con cura la natura del documento e individuare le presunzioni applicabili nel caso concreto.
Profili pratici per la prova del recesso e della diffida
Storicamente il telegramma è stato utilizzato come strumento privilegiato per esercitare diritti potestativi entro termini di decadenza brevi, come il recesso dal contratto o la diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454. L'articolo 2706 garantisce in questi casi sia la prova della tempestività, attraverso la data di consegna all'ufficio postale, sia la prova del contenuto della dichiarazione attraverso la presunzione di conformità. Oggi che il telegramma è quasi del tutto sostituito dalla posta elettronica certificata e dalle raccomandate digitali, i principi sottesi alla disposizione restano comunque utili per inquadrare problematiche analoghe relative alla prova della trasmissione e del contenuto delle comunicazioni a distanza.
Domande frequenti
Il telegramma fa ancora prova in giudizio nel 2026?
Sì, anche se l'uso del telegramma è marginale, l'articolo 2706 resta in vigore e i principi vengono applicati per analogia ad altre forme di trasmissione con originale e copia, come fax o riproduzioni di documenti digitali.
Cosa significa che la copia del telegramma si presume conforme all'originale?
Significa che chi riceve il telegramma può usarlo come prova del suo contenuto, mentre l'onere di dimostrare un'eventuale difformità ricade su chi contesta la riproduzione consegnata.
Che cos'è la collazione del telegramma?
È la procedura con cui il mittente fa rileggere il testo del telegramma per controllare la corrispondenza con quanto dettato; se effettuata, il mittente si presume esente da colpa per le divergenze di trasmissione.
Il telegramma può valere come scrittura privata?
Sì, se l'originale consegnato all'ufficio postale è stato sottoscritto dal mittente e la firma è riconosciuta o autenticata, il telegramma assume il valore probatorio della scrittura privata ai sensi dell'articolo 2702.
Come si contesta la conformità di un telegramma?
Chi contesta deve fornire la prova contraria, ad esempio richiedendo l'esibizione dell'originale o producendo elementi che dimostrino l'alterazione del testo durante la trasmissione.