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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di più commi dell’art. 70 della legge finanziaria 2002 sugli asili nido. La materia appartiene alla competenza residuale delle Regioni: lo Stato non può istituire un fondo settoriale a destinazione vincolata né qualificare gli asili nido come «competenze fondamentali dello Stato».

Di cosa si tratta

La legge finanziaria 2002 (l. n. 448/2001), all’art. 70, aveva istituito un fondo statale per la costruzione e la gestione di asili nido e micro-nidi nei luoghi di lavoro, prevedendo un finanziamento vincolato ripartito tra le Regioni con decreto ministeriale. Quattro Regioni (Marche, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria) avevano impugnato la norma sostenendo che la materia degli asili nido rientrasse nella loro competenza residuale.

La questione di legittimità costituzionale

Le Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria hanno impugnato l’art. 70, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 8, della legge n. 448/2001, in riferimento agli artt. 117 (competenza residuale), 118 (sussidiarietà) e 119 (autonomia finanziaria) della Costituzione, sostenendo che la gestione degli asili nido fosse una materia regionale non elencata tra quelle statali o concorrenti.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dei commi 1, 3 e 8 (fondo settoriale statale vincolato), del comma 2 (qualificazione degli asili nido come «competenze fondamentali dello Stato», limitatamente alle parole «fondamentali dello Stato»), e del comma 4 (criteri di riparto ministeriale). Salva il comma 6 (deducibilità fiscale delle spese), non rientrante nel medesimo vizio.

Il principio

Gli asili nido rientrano nella competenza legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell’art. 117, quarto comma, della Costituzione. Lo Stato non può istituire fondi settoriali a destinazione vincolata in materie di competenza residuale regionale, né qualificarle come proprie «competenze fondamentali».

Domande e risposte

Cosa sono le competenze residuali delle Regioni?

L’art. 117, quarto comma, Cost. attribuisce alle Regioni la potestà legislativa in tutte le materie non espressamente riservate allo Stato o attribuite alla competenza concorrente. Se una materia non compare negli elenchi del secondo o terzo comma, appartiene alle Regioni.

Lo Stato può ancora finanziare gli asili nido?

Sì, ma solo attraverso il Fondo perequativo o trasferimenti non vincolati di cui all’art. 119 Cost., oppure nell’ambito del principio di sussidiarietà con accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni, non con fondi settoriali a destinazione imposta.

Cosa è cambiato dopo questa sentenza per i Comuni?

La gestione degli asili nido è rimasta in capo ai Comuni come funzione fondamentale, ma il finanziamento deve seguire le regole del federalismo fiscale (art. 119 Cost.): le Regioni non possono essere vincolate da fondi statali settoriali.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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