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La Corte respinge (in parte come inammissibili, in parte come non fondate) le questioni di più Regioni e Province autonome sul decreto-legge che aveva soppresso l’Agenzia di protezione civile e riorganizzato le competenze statali. La Corte afferma che il decreto rispettava il principio di leale collaborazione con le Regioni tramite la Conferenza Stato-Regioni.
Di cosa si tratta
Il Governo, con d.l. n. 343/2001, aveva soppresso l’Agenzia di protezione civile e riorganizzato il sistema nazionale di gestione delle emergenze. Le Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e le Province autonome di Trento e Bolzano avevano impugnato alcune disposizioni, lamentando una lesione delle competenze regionali e della leale collaborazione.
La questione di legittimità costituzionale
Le ricorrenti censuravano gli artt. 1, comma 1, lettere e) ed f), 4, 5 e 7 del d.l. n. 343/2001 convertito in legge n. 401/2001, in riferimento agli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, per asserita violazione del principio di leale collaborazione e delle competenze regionali in materia di protezione civile.
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibili alcune questioni e non fondate le rimanenti. Le norme sull’organizzazione statale della protezione civile non ledevano le competenze regionali, e il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni soddisfaceva il principio di leale collaborazione.
Il principio
La riorganizzazione delle strutture statali di protezione civile rientra nella competenza legislativa dello Stato; il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni soddisfa il principio di leale collaborazione, senza che sia necessaria un’intesa obbligatoria. Le Regioni conservano le proprie competenze operative nelle emergenze di rilievo locale.
Domande e risposte
Lo Stato può sopprimere un’agenzia governativa senza coinvolgere le Regioni?
Sì, se si tratta di un organismo statale e il coinvolgimento regionale è garantito attraverso la Conferenza Stato-Regioni. La leale collaborazione non impone una formale intesa per ogni riorganizzazione amministrativa statale.
Cosa si intende per «leale collaborazione» tra Stato e Regioni?
Il principio ricavato dagli artt. 5, 117 e 118 Cost. impone che Stato e Regioni si coordinino nelle materie di competenza concorrente o di interesse comune, attraverso sedi istituzionali come la Conferenza Stato-Regioni.
Le Regioni possono avere proprie strutture di protezione civile?
Sì. La riorganizzazione statale non incide sulle competenze regionali nelle emergenze di rilievo locale. Le Regioni mantengono le proprie attribuzioni in questo settore.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni
- Art. 118 della Costituzione — distribuzione delle funzioni amministrative tra livelli di governo
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