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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 1 della legge 334/1997 che riconosce l’indennità di posizione ai dirigenti generali solo dal 1° gennaio 1996. La distinzione temporale è giustificata dalla transizione verso un nuovo regime contrattuale e non viola il principio di uguaglianza.
Di cosa si tratta
La legge 334/1997 ha riconosciuto ai dirigenti generali dello Stato, per gli anni 1996-1997, un’indennità di posizione come anticipazione sul futuro regime contrattuale, con effetto dal 1° gennaio 1996. I dirigenti generali collocati a riposo prima di tale data non potevano computare l’indennità nel trattamento pensionistico. Un ex dirigente la riteneva discriminatoria.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 334 del 1997 in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non consente il computo dell’indennità di posizione nel trattamento pensionistico per i dirigenti generali cessati prima del 1° gennaio 1996.
La decisione della Corte
Manifesta infondatezza. La distinzione temporale (collocati a riposo prima o dopo il 1° gennaio 1996) è giustificata dal contesto della transizione verso la contrattualizzazione della dirigenza generale. Il legislatore ha discrezionalità nel modulare i trattamenti pensionistici nel tempo; il fluire del tempo costituisce elemento diversificatore legittimo. Non sussistono violazioni degli artt. 36, 38 o 97 Cost.
Il principio
Applicare a una stessa categoria di lavoratori un trattamento differenziato in ragione del momento del collocamento a riposo non contrasta di per sé con il principio di uguaglianza: il fluire del tempo può costituire un elemento diversificatore, specie nelle fasi di transizione verso un nuovo regime giuridico e retributivo.
Domande e risposte
Perché la legge 334/1997 ha introdotto l’indennità di posizione?
Per riequilibrare il trattamento economico dei dirigenti generali, inizialmente esclusi dalla contrattualizzazione del pubblico impiego, rispetto ai dirigenti contrattualizzati che avevano ottenuto consistenti aumenti con il CCNL 1996-1997.
Il principio di proporzionalità della retribuzione impone l’adeguamento della pensione?
No. La Corte ha ribadito che il principio di proporzionalità della retribuzione (art. 36 Cost.) e quello di adeguatezza del trattamento pensionistico (art. 38 Cost.) non impongono il necessario adeguamento automatico della pensione agli stipendi successivi al pensionamento.
Quando la differenziazione temporale tra pensionati è incostituzionale?
Lo è se produce uno scostamento irragionevole, tale da non assicurare al lavoratore e alla sua famiglia mezzi adeguati. Nel caso di specie la scelta era contestualizzata in una fase di transizione normativa e non determinava una sperequazione irragionevole.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza e ragionevolezza, parametro invocato
- Art. 36 della Costituzione — proporzionalità della retribuzione
- Art. 38 della Costituzione — diritti previdenziali
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento della PA, parametro invocato
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