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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80/1998 (termine del 15 settembre 2000 per le controversie di lavoro pubblico ante privatizzazione): il giudice rimettente non ha esaminato l’abrogazione della norma e la sua sostituzione con l’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001.
Di cosa si tratta
Il TAR Calabria – Reggio Calabria solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80/1998, che fissava al 15 settembre 2000 il termine a pena di decadenza per proporre controversie di lavoro pubblico relative al periodo anteriore al 1° luglio 1998 davanti al giudice amministrativo. La norma, però, era già stata abrogata dall’art. 72, lett. bb), del d.lgs. n. 165/2001, che contestualmente l’aveva riprodotta con diversa formulazione nell’art. 69, comma 7.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 45, comma 17, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80. Parametri: artt. 3, 24 e 36 della Costituzione. Giudice rimettente: TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. Il rimettente ha omesso di prendere in esame l’abrogazione della norma impugnata e la contestuale riformulazione della stessa ad opera dell’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001, senza argomentare sulla perdurante applicabilità della disposizione abrogata.
Il principio
La questione è inammissibile quando il rimettente non verifica se la norma impugnata sia ancora applicabile nel giudizio a quo, omettendo di esaminare la sua eventuale abrogazione e sostituzione intervenuta prima dell’ordinanza di rimessione.
Domande e risposte
Qual era il termine per impugnare davanti al giudice amministrativo le controversie di lavoro pubblico ante 1° luglio 1998?
Ai sensi dell’art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80/1998 (poi riprodotto nell’art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001), la domanda doveva essere proposta, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.
Cosa è successo ai ricorsi proposti dopo il 15 settembre 2000?
Sono stati dichiarati inammissibili dal giudice amministrativo per decadenza, come avvenuto nel caso di specie, in cui il ricorso era stato notificato il 23 maggio 2001.
Questa disciplina è stata poi riesaminata dalla Corte?
Sì; con l’ordinanza n. 183/2002, richiamata dalla stessa Corte, era già stata disposta la restituzione degli atti al rimettente per nuovo esame sulla rilevanza in relazione all’avvenuta abrogazione della norma.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — eguaglianza tra dipendenti pubblici e lavoratori privati quanto ai termini di azione
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, compressione per riduzione del termine
- Art. 36 della Costituzione — retribuzione proporzionata, invocato per i diritti retributivi in gioco
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