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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Bologna sull’art. 6 della legge n. 724/1994 in tema di responsabilità patrimoniale delle Regioni per i debiti delle soppresse unità sanitarie locali. L’ordinanza mancava di motivazione sia sulla rilevanza sia sulla non manifesta infondatezza.

Di cosa si tratta

La Regione Emilia-Romagna si era opposta all’esecuzione di un precetto fondato su una condanna per danni da emotrasfusione nei confronti di una soppressa USL. L’art. 6 della legge n. 724/1994 prevede che le Regioni si facciano carico dei debiti delle gestioni liquidatorie delle USL. La Regione sosteneva che questo valesse solo per i contratti di fornitura, non per tutte le obbligazioni (come il risarcimento per danni da emotrasfusione).

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 6 della legge n. 724/1994, nella parte in cui attribuisce alle Regioni la responsabilità per tutti i debiti delle USL, e non solo per quelli da contratti di fornitura. Parametri: artt. 81 e 119 Cost. (copertura finanziaria e autonomia finanziaria delle Regioni). Rimettente: Tribunale di Bologna.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità su entrambi i profili. Quanto alla rilevanza: il rimettente non aveva valutato la tesi interpretativa della Regione (secondo cui essa non era legittimata passiva), limitandosi a recepirla come premessa senza verificarne la fondatezza. Quanto alla non manifesta infondatezza: nessuna motivazione era stata fornita.

Il principio

Il giudice rimettente non può sollevare questione di legittimità costituzionale omettendo di motivare sia sulla rilevanza (che presuppone la necessità di applicare la norma impugnata nel giudizio a quo) sia sulla non manifesta infondatezza. L’ordinanza di rimessione deve essere autosufficiente su entrambi i profili.

Domande e risposte

Che cosa prevede l’art. 6 della legge n. 724/1994 sulla responsabilità delle Regioni per i debiti USL?

La norma stabilisce che le Regioni sono responsabili dei debiti delle unità sanitarie locali soppresse, gestiti attraverso le “gestioni liquidatorie”. Vieta espressamente di far gravare tali debiti sulle nuove aziende sanitarie (ASL e aziende ospedaliere). La Corte di cassazione a sezioni unite (sent. n. 1989/1997) aveva affermato che la responsabilità regionale copre tutte le obbligazioni delle USL, non solo quelle da contratti di fornitura.

Perché la Regione Emilia-Romagna contestava la propria responsabilità?

La Regione sosteneva che l’art. 6 andasse interpretato in senso restrittivo: le Regioni sarebbero responsabili solo per le obbligazioni da contratti di forniture e servizi, che rientrano nelle spese di gestione corrente per le quali era stata prevista una copertura finanziaria. Il risarcimento per danni da emotrasfusione (obbligazione da fatto illecito) sarebbe invece a carico delle gestioni liquidatorie.

Il merito della questione ha poi trovato risposta?

La Corte non si pronuncia nel merito perché dichiara l’inammissibilità dell’ordinanza di rimessione. La questione sulla portata dell’art. 6 della legge n. 724/1994, e in particolare sui limiti della responsabilità regionale per i debiti delle USL, è rimasta aperta in sede costituzionale.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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