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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 223 del Codice della strada. Il Giudice di pace di Osimo aveva confuso la sospensione provvisoria della patente disposta dal prefetto (misura cautelare) con la sanzione accessoria di sospensione inflitta dal giudice penale a conclusione del processo: si tratta di istituti profondamente diversi.
Di cosa si tratta
Un automobilista fermato in stato di ebbrezza alcolica si era opposto al decreto prefettizio di sospensione provvisoria della patente (ai sensi dell’art. 223 del Codice della strada). Il Giudice di pace di Osimo aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, ritenendo che la norma creasse una duplicazione: due diversi procedimenti (uno amministrativo, uno penale) sulla stessa sanzione accessoria.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 223, commi 3 e 5, del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada): il comma 3 prevede la sospensione provvisoria della patente fino a un anno disposta dal prefetto; il comma 5 prevede l’opposizione davanti al giudice. Il rimettente riteneva che ciò creasse due giudici sulla stessa sanzione. Parametri: artt. 3, 25 e 111 Cost.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. Il rimettente partiva da un presupposto erroneo: la sospensione provvisoria prefettizia e la sanzione accessoria inflitta dal giudice penale sono istituti radicalmente diversi. La prima è una misura cautelare amministrativa, di natura preventiva, diretta a tutelare immediatamente la sicurezza stradale prima dell’accertamento definitivo del reato. La seconda è una sanzione definitiva, conseguente all’accertamento giudiziale della colpevolezza.
Il principio
La sospensione provvisoria della patente disposta dal prefetto ex art. 223 del Codice della strada ha natura cautelare, non sanzionatoria: è un provvedimento amministrativo preventivo diretto a tutelare la pubblica incolumità, profondamente diverso dalla sanzione accessoria inflitta dal giudice penale all’esito del processo.
Domande e risposte
Quali sono le differenze tra sospensione provvisoria prefettizia e sanzione accessoria penale?
La sospensione provvisoria (art. 223 c.d.s.) è disposta dal prefetto in via amministrativa, prima del processo, con finalità cautelari, fino a un massimo di un anno. La sanzione accessoria è inflitta dal giudice penale solo se viene accertata la colpevolezza: è la conseguenza definitiva del reato. Le due misure operano in fasi diverse del procedimento e hanno presupposti e finalità distinte.
Come può il conducente opporsi alla sospensione provvisoria prefettizia?
L’art. 223, comma 5, del Codice della strada prevede che l’opposizione al provvedimento prefettizio di sospensione sia proposta davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell’art. 205 dello stesso codice. Si tratta di un rimedio giurisdizionale sul provvedimento cautelare, distinto dal processo penale per il reato di guida in stato di ebbrezza.
La sospensione provvisoria viene “scomputata” dalla sanzione definitiva?
Sì. Se all’esito del processo penale il giudice infligge la sanzione accessoria di sospensione della patente, il periodo di sospensione già scontato in via cautelare deve essere detratto dalla durata della sanzione definitiva, in base ai principi generali del sistema sanzionatorio.
Norme collegate
- Art. 25 della Costituzione — giudice naturale precostituito per legge, evocato per la presunta duplicazione di giudici sulla stessa sanzione
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, invocato per la presunta irragionevolezza della coesistenza dei due procedimenti
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