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La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale di Bergamo contro la delibera della Camera dei deputati che aveva dichiarato insindacabili le opinioni del deputato Vittorio Sgarbi espresse durante un programma televisivo. Il Tribunale contesta l’assenza del nesso funzionale, anche alla luce del fatto che la stessa Giunta per le autorizzazioni aveva proposto di negare l’insindacabilità.
Di cosa si tratta
L’avvocato Giuseppe Lucibello aveva citato in giudizio il deputato Vittorio Sgarbi per dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese nel corso di un programma televisivo, nelle vesti di conduttore retribuito. La Camera aveva dichiarato le dichiarazioni insindacabili ex art. 68 Cost., nonostante la Giunta per le autorizzazioni avesse proposto di negare la protezione, rilevando l’assenza di nesso funzionale con le funzioni parlamentari.
La questione di legittimità costituzionale
Conflitto di attribuzioni: Tribunale di Bergamo, prima sezione civile, contro la Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 13 novembre 2003. Il Tribunale sostiene che le dichiarazioni rese nel corso di un programma televisivo, a fronte di un compenso contrattuale, non siano collegabili all’esercizio di funzioni parlamentari. Parametro: art. 68, primo comma, Cost.
La decisione della Corte
La Corte dichiara ammissibile il conflitto. Requisito soggettivo: il Tribunale e la Camera sono entrambi legittimati. Requisito oggettivo: la Camera ha adottato la delibera in difformità dalla proposta della Giunta, dichiarando insindacabili delle opinioni che il Tribunale ritiene prive di nesso funzionale, con conseguente lesione delle attribuzioni giurisdizionali del Tribunale.
Il principio
Il fatto che l’Assemblea di una Camera parlamentare voti in difformità dalla proposta della propria Giunta per le autorizzazioni — che aveva proposto di negare l’insindacabilità — non rende di per sé inammissibile il conflitto, ma rafforza la plausibilità dell’interesse a ricorrere per il giudice civile che contesta l’assenza del nesso funzionale.
Domande e risposte
Perché è significativo che la Giunta avesse proposto di negare l’insindacabilità?
La Giunta per le autorizzazioni a procedere svolge un’istruttoria tecnica sulla sussistenza del nesso funzionale. Quando l’Assemblea vota diversamente dalla proposta della Giunta, la deliberazione appare più difficilmente giustificabile sul piano del rispetto dei criteri costituzionali sull’insindacabilità, anche se rimane una scelta politica dell’Assemblea che la Corte può sindacare nel merito del conflitto.
Le dichiarazioni rese in un programma televisivo come conduttore possono essere insindacabili?
Secondo la giurisprudenza della Corte, le dichiarazioni extra-parlamentari sono coperte dall’insindacabilità solo se vi è un nesso funzionale con atti parlamentari tipici. Il fatto che Sgarbi parlasse come conduttore televisivo retribuito, e non nell’esercizio del mandato, rende difficile sostenere quel nesso. Il merito della questione verrà deciso dalla Corte nella pronuncia successiva.
Qual è la differenza rispetto ai conflitti nn. 337 e 338 del 2004?
I conflitti nn. 337 e 338 riguardano delibere del Senato; il n. 342 riguarda una delibera della Camera. Nei precedenti il nesso funzionale era contestato per articoli giornalistici; qui le dichiarazioni erano rese in un programma televisivo come conduttore. In tutti e tre i casi la Corte dichiara ammissibile il conflitto senza pronunciarsi nel merito nella stessa ordinanza.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità parlamentare, parametro centrale del conflitto
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