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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara parzialmente illegittime le disposizioni della finanziaria 2004 sui prestiti fiduciari agli studenti universitari: in particolare, è illegittima la gestione del fondo affidata a Sviluppo Italia s.p.a. senza adeguato coinvolgimento delle Regioni, e l’abrogazione del prestito d’onore va differita all’entrata in vigore della nuova disciplina.

Di cosa si tratta

La legge finanziaria 2004 istituisce un fondo per i prestiti fiduciari agli studenti universitari meritevoli (art. 4, commi 99-103), gestito da Sviluppo Italia s.p.a., e contestualmente abroga il precedente “prestito d’onore”. Le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna sostengono che la disciplina invada le competenze regionali in materia di diritto allo studio universitario.

La questione di legittimità costituzionale

Le Regioni censurano l’art. 4, commi da 99 a 103, della legge n. 350/2003 in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione: la gestione del fondo affidata a Sviluppo Italia senza previa intesa con le Regioni e l’abrogazione immediata del prestito d’onore ledono le competenze regionali in materia di istruzione universitaria e diritto allo studio.

La decisione della Corte

La Corte: (1) dichiara illegittimo il comma 101 nella parte in cui affida la gestione del fondo a Sviluppo Italia senza prevedere l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in violazione del riparto competenziale ex art. 117 Cost.; (2) dichiara illegittimo il comma 103 nella parte in cui non prevede che l’abrogazione del prestito d’onore decorra solo dall’entrata in vigore della nuova disciplina, evitando un vuoto normativo a danno degli studenti.

Il principio

Quando lo Stato istituisce fondi in materia di diritto allo studio universitario (competenza concorrente ex art. 117 Cost.), deve coinvolgere le Regioni tramite la Conferenza Stato-Regioni. L’abrogazione della disciplina previgente non può creare un vuoto normativo pregiudizievole per i beneficiari.

Domande e risposte

Cosa sono i “prestiti fiduciari” per gli studenti?

Sono prestiti bancari garantiti da un fondo pubblico, concessi senza garanzie patrimoniali agli studenti meritevoli e privi di mezzi. Diversamente dal prestito d’onore, non richiedono fideiussioni.

Perché era necessaria l’intesa con le Regioni?

Il diritto allo studio universitario rientra nella materia “istruzione” (competenza concorrente ex art. 117, terzo comma, Cost.), dove lo Stato pone i principi e le Regioni la disciplina di dettaglio. L’istituzione di fondi gestiti centralmente senza coinvolgimento regionale viola questa ripartizione.

Cosa è il “prestito d’onore”?

Il prestito d’onore (artt. 15-16, legge n. 390/1991) era uno strumento di finanziamento degli studi universitari destinato a studenti meritevoli e privi di mezzi, con rimborso posticipato all’ottenimento del lavoro. La finanziaria 2004 ne disponeva l’abrogazione immediata, sostituito dai nuovi prestiti fiduciari.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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