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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 38, quarto comma, secondo periodo, d.P.R. 600/1973 (accertamento sintetico tramite redditometro), sollevata per asserita violazione dei limiti della delega legislativa. Il redditometro non eccede i criteri fissati dalla legge delega n. 413/1991.

Di cosa si tratta

L’art. 38, quarto comma, secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella versione risultante dalla l. 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modifiche, disciplina il cosiddetto “redditometro”: il meccanismo con cui l’Agenzia delle entrate può determinare il reddito del contribuente in via sintetica, sulla base di elementi e indici di capacità contributiva (possesso di auto, immobili, barche, ecc.).

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria regionale del Piemonte ha sollevato, in riferimento agli artt. 70, 76, 3 e 100, primo comma, della Costituzione e in relazione all’art. 17 della l. 400/1988, questione sull’art. 38, quarto comma, secondo periodo, d.P.R. 600/1973, sostenendo che il meccanismo del redditometro eccedesse i limiti fissati dalla legge delega n. 413/1991.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. Il meccanismo del redditometro rientra nei criteri della legge delega, che aveva espressamente autorizzato la determinazione induttiva del reddito sulla base di elementi indicativi di capacità contributiva. Non vi è esorbitanza dai limiti della delega né violazione del principio di uguaglianza.

Il principio

Il meccanismo di accertamento sintetico del reddito (redditometro), fondato su indici di capacità contributiva determinati con decreto ministeriale, rientra nei criteri della delega legislativa che lo aveva autorizzato e non viola il riparto di competenze normative tra Parlamento e Governo.

Domande e risposte

Cos’è l’accertamento sintetico tramite redditometro?

È uno strumento con cui l’Amministrazione finanziaria può determinare il reddito complessivo del contribuente in modo indiretto, sulla base di elementi indicativi di capacità di spesa (auto di lusso, immobili, imbarcazioni, ecc.), senza dover ricostruire analiticamente ogni voce di reddito.

Cosa può fare il contribuente accertato con il redditometro?

Può fornire la prova contraria, dimostrando che il reddito sinteticamente determinato è costituito da redditi esenti, da redditi soggetti a ritenuta alla fonte o da somme ricevute a titolo di liberalità.

La delega legislativa autorizzava il meccanismo del redditometro?

Sì. La legge n. 413/1991 aveva delegato il Governo ad ampliare le basi imponibili e potenziare l’accertamento, includendo espressamente la determinazione sintetica del reddito sulla base di indici di capacità contributiva.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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