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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha rigettato l’istanza di sospensione proposta dalla Regione Emilia-Romagna avverso la deliberazione del CIPE n. 67 del 2003, che approvava il «Metro leggero automatico di Bologna» come opera strategica ai sensi della legge n. 443 del 2001 (Legge Obiettivo). La Regione lamentava violazione del principio di leale collaborazione e dei propri poteri in materia di infrastrutture, ma la Corte ha ritenuto insussistenti i presupposti per la sospensiva cautelare.

Di cosa si tratta

La Regione Emilia-Romagna aveva promosso conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale avverso la delibera del CIPE che aveva inserito il metro leggero automatico di Bologna nel Primo programma delle opere strategiche, sostenendo che la delibera fosse stata adottata senza la necessaria intesa con la Regione e in violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni. Contestualmente aveva chiesto la sospensione cautelare dell’atto.

La questione di legittimità costituzionale

Conflitto di attribuzioni sollevato dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti dello Stato, in relazione alla deliberazione CIPE 1 agosto 2003, n. 67, per violazione degli artt. 117, 118 e 136 della Costituzione (in relazione alla sentenza n. 303 del 2003), della legge n. 443 del 2001 e del d.lgs. n. 190 del 2002, nonché del principio di leale collaborazione.

La decisione della Corte

La Corte ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare della deliberazione CIPE. In via preliminare ha respinto le eccezioni di inammissibilità del ricorso per tardività (il termine decorre dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, non dalla conoscenza dell’atto) e per acquiescenza (inapplicabile ai conflitti di attribuzioni, che riguardano competenze indisponibili). Nel merito ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la sospensiva.

Il principio

Nei giudizi per conflitto di attribuzioni tra enti il termine per proporre ricorso decorre dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’atto impugnato; l’acquiescenza non è applicabile, trattandosi di competenze costituzionalmente garantite e indisponibili.

Domande e risposte

Cos’è la Legge Obiettivo (l. n. 443/2001)?

La Legge Obiettivo ha delegato il Governo ad individuare infrastrutture e insediamenti produttivi strategici da realizzare con procedure accelerate; il CIPE ne approva il programma, inserendo le opere nel «primo programma delle opere strategiche».

Cosa si intende per «acquiescenza» in diritto processuale?

L’acquiescenza è l’accettazione implicita di un provvedimento che comporta la rinuncia a impugnarlo; la Corte ha escluso che si applichi ai conflitti di attribuzioni perché le competenze costituzionali degli enti non sono rinunciabili.

Perché la Regione non ottiene la sospensiva?

La Corte non ha ritenuto sussistenti i requisiti per la tutela cautelare: in questo tipo di giudizi il ricorrente deve dimostrare che la mancata sospensione dell’atto arrecherebbe un pregiudizio grave e irreparabile che supera l’interesse pubblico alla sua esecuzione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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