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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Giudice di pace di Osimo sull’opposizione alla sospensione della patente di guida come sanzione accessoria a illeciti penali del codice della strada. Le ordinanze di rimessione erano gravemente carenti: il rimettente aveva erroneamente censurato l’art. 218, comma 5, del codice della strada anziché l’art. 223, comma 5, che regola la sanzione accessoria penale.

Di cosa si tratta

Il Giudice di pace di Osimo si occupava di opposizioni a decreti prefettizi di sospensione della patente emessi come sanzioni accessorie a infrazioni al codice della strada costituenti reato (omissione di soccorso, guida in stato di ebbrezza). Il giudice lamentava che la sanzione accessoria non fosse irrogata direttamente dal giudice penale ma dall’autorità amministrativa, con conseguente separazione tra il giudizio penale e quello sull’opposizione alla sanzione.

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: art. 218, comma 5, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Codice della strada) e art. 20, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione. Rimettente: Giudice di pace di Osimo (quattro ordinanze).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità (previa riunione dei quattro giudizi). Il rimettente aveva censurato l’art. 218, comma 5, che riguarda la sospensione come sanzione amministrativa, mentre la sospensione accessoria a sanzione penale è disciplinata dall’art. 223, comma 5. Le ordinanze erano inoltre gravemente carenti in punto di motivazione.

Il principio

La questione di legittimità è inammissibile se il rimettente individua erroneamente la norma da censurare: censurati una disposizione diversa da quella applicabile nel giudizio a quo, la questione è priva di rilevanza e dunque inammissibile.

Domande e risposte

Qual è la differenza tra art. 218 e art. 223 del codice della strada?

L’art. 218 c.d.s. riguarda la sospensione della patente come sanzione accessoria a illeciti amministrativi; l’art. 223 c.d.s. riguarda la sospensione come sanzione accessoria a reati: sono due situazioni diverse, disciplinate da norme diverse.

Chi irroga la sospensione della patente come sanzione accessoria al reato?

La sospensione accessoria a reato è irrogata dal prefetto su comunicazione dell’autorità giudiziaria; l’opposizione è disciplinata dall’art. 223 c.d.s.

Perché il giudice ha citato la norma sbagliata?

Probabilmente per un errore di orientamento nella complessità del codice della strada; la Corte ha ritenuto tale errore determinante per l’inammissibilità, poiché la norma censurata non era quella applicabile nel giudizio.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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