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La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione (profilo art. 3 Cost.) e la manifesta infondatezza (profilo art. 2 Cost.) riguardante gli artt. 307 e 384 del codice penale, nella parte in cui non estendono la causa di non punibilità del favoreggiamento al convivente more uxorio. La distinzione tra coniugio e convivenza di fatto ha ancora copertura costituzionale nell’art. 29 Cost.
Di cosa si tratta
Un imputato di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) aveva dato alloggio al proprio convivente more uxorio latitante. Il GIP di Reggio Calabria si chiedeva se fosse incostituzionale che la causa di non punibilità prevista dall’art. 384 c.p. — riservata a chi agisce per salvare un «prossimo congiunto» — non si estendesse al convivente di fatto.
La questione di legittimità costituzionale
Il GIP del Tribunale di Reggio Calabria ha sollevato questione sugli artt. 307 e 384 c.p., in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, nella parte in cui escludono il convivente more uxorio dalla nozione di «prossimo congiunto» e dalla conseguente causa di non punibilità.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per il profilo ex art. 3 Cost. (il rimettente non aveva considerato la sentenza n. 8/1996 che aveva già escluso la piena assimilabilità) e la manifesta infondatezza per il profilo ex art. 2 Cost.: esistono ragioni costituzionali che giustificano un trattamento differenziato, poiché il rapporto coniugale è tutelato dall’art. 29 Cost. mentre la convivenza di fatto lo è dall’art. 2 Cost.
Il principio
La distinta considerazione costituzionale del coniugio e della convivenza di fatto non rende costituzionalmente necessaria una causa di non punibilità generalizzata per chi agisca per salvare il convivente more uxorio; ogni eventuale equiparazione rientra nella discrezionalità del legislatore.
Domande e risposte
Il convivente di fatto può essere punito per favoreggiamento del partner?
Sì, secondo questa pronuncia. La causa di non punibilità dell’art. 384 c.p. si applica solo ai «prossimi congiunti» ex art. 307 c.p., categoria che non comprende il convivente more uxorio.
Perché la Corte non ha equiparato convivenza e coniugio?
Perché l’art. 29 Cost. tutela specificamente la famiglia legittima, mentre la convivenza di fatto gode di tutela diversa ex art. 2 Cost. Tale differenza giustifica un regime normativo distinto.
Questa pronuncia è ancora attuale?
La situazione normativa è poi parzialmente mutata con successive riforme legislative (es. l. 76/2016 sulle unioni civili), ma questa ordinanza fotografa l’orientamento del 2004.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — tutela delle formazioni sociali, compresi i rapporti di convivenza di fatto
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza e parità di trattamento
- Art. 29 della Costituzione — tutela della famiglia legittima, distinta dalla convivenza more uxorio
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