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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 186-ter, primo comma, c.p.c., nella parte in cui considera gli estratti autentici di scritture contabili prova scritta idonea all’emissione dell’ordinanza-ingiunzione in un giudizio ordinario. Il Tribunale di Milano sosteneva che tale regime probatorio, proprio del monitorio, fosse irragionevole nel sub-procedimento di ingiunzione nel giudizio ordinario.

Di cosa si tratta

L’art. 186-ter c.p.c. consente al creditore, nel corso di un giudizio ordinario, di chiedere l’emissione di un’ordinanza-ingiunzione di pagamento o di consegna. La norma rinvia all’art. 634, secondo comma, c.p.c., che ammette come prova scritta gli estratti autentici delle scritture contabili dell’imprenditore. Il Tribunale di Milano aveva sollevato questione perché riteneva tale equiparazione irragionevole: nel giudizio ordinario il contraddittorio è pieno, a differenza del monitorio dove l’inaudita altera parte giustifica la particolarità della prova.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Milano aveva sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, Cost., sostenendo che: a) la norma creasse un’irragionevole parità tra contesti processuali diversi (monitorio vs. sub-procedimento nel giudizio ordinario); b) comportasse un’inversione dell’onere probatorio contraria al diritto di difesa; c) violasse i principi del giusto processo.

La decisione della Corte

La Corte dichiara non fondata la questione. Il sub-procedimento di ingiunzione nel giudizio ordinario è caratterizzato da garanzie processuali equivalenti a quelle del monitorio: il provvedimento è provvisoriamente esecutivo ma immediatamente revocabile, e il contraddittorio è comunque assicurato nel prosieguo del giudizio. Il regime probatorio degli estratti contabili non determina inversione dell’onere della prova e non comprime irragionevolmente il diritto di difesa.

Il principio

L’ammissibilità degli estratti autentici di scritture contabili come prova scritta nel sub-procedimento ex art. 186-ter c.p.c. è costituzionalmente legittima: il contraddittorio è comunque garantito nel prosieguo del giudizio ordinario, e la norma risponde a esigenze di semplificazione processuale ragionevoli e proporzionate.

Domande e risposte

Che cos’è l’ordinanza-ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c.?

È un provvedimento di condanna provvisoriamente esecutivo che il giudice può emettere nel corso del giudizio ordinario su istanza del creditore, quando ricorrono i presupposti del decreto ingiuntivo. A differenza di quello monitorio, presuppone che il giudizio sia già pendente.

Perché gli estratti di scritture contabili sono ammessi come prova?

Perché l’art. 634, secondo comma, c.p.c. li considera documenti scritti idonei a fondare la pretesa creditoria nelle procedure d’ingiunzione, in ragione del particolare affidamento richiesto nei rapporti commerciali.

Come si tutela il debitore che riceve un’ordinanza-ingiunzione?

Il debitore può contestare il provvedimento nel prosieguo del giudizio ordinario già pendente, dove si svolge il pieno contraddittorio e il creditore deve comunque dimostrare la fondatezza del proprio credito.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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