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La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge regionale Trentino-Alto Adige sull’imposta di soggiorno, sollevata dal Tribunale di Trento, per difetto totale di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.
Di cosa si tratta
Un’impresa alberghiera aveva fatto opposizione davanti al Tribunale di Trento contro un’ordinanza comunale relativa all’imposta di soggiorno disciplinata dalla legge regionale 29 agosto 1976, n. 10. Il Tribunale ha sollevato questione di costituzionalità della legge regionale, lamentando contrasto con diversi parametri costituzionali.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Trento ha impugnato la legge regionale Trentino-Alto Adige n. 10/1976 sull’imposta di soggiorno, in riferimento agli artt. 3, 41, 52, 119 e 129 della Costituzione, agli artt. 5 e 72 dello Statuto speciale e all’art. 3 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità perché l’ordinanza di rimessione difettava completamente della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, era totalmente carente di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, e la questione non risultava nemmeno chiaramente definita.
Il principio
L’ordinanza di rimessione deve contenere una descrizione adeguata della fattispecie concreta, una motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza: in difetto di questi elementi essenziali la questione è dichiarata manifestamente inammissibile.
Domande e risposte
Cosa deve contenere un’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale?
Deve descrivere il fatto, spiegare perché la norma è rilevante nel giudizio in corso e motivare la non manifesta infondatezza del dubbio di costituzionalità. In difetto di uno di questi elementi, la questione è dichiarata inammissibile.
La legge regionale sull’imposta di soggiorno era effettivamente incostituzionale?
La Corte non si è pronunciata nel merito, essendo la questione inammissibile per vizi formali dell’ordinanza di rimessione.
Cosa succede dopo una dichiarazione di manifesta inammissibilità?
Il giudice rimettente può eventualmente sollevare una nuova questione, questa volta con un’ordinanza adeguatamente motivata, oppure definire il giudizio in altro modo.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica
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