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La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione sull’art. 34, comma 2, c.p.p.: il GIP che ha rigettato la richiesta di applicazione della pena (patteggiamento) nel corso dell’udienza preliminare non è incompatibile a svolgere le funzioni di giudice dell’udienza preliminare nella stessa fase.
Di cosa si tratta
Un GIP del Tribunale di Catania, dopo aver respinto nella stessa udienza preliminare la richiesta di applicazione della pena, era chiamato a decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio dei medesimi imputati. Si chiedeva se questa situazione lo rendesse incompatibile.
La questione di legittimità costituzionale
Il GIP del Tribunale di Catania ha sollevato questione sull’art. 34, comma 2, c.p.p., in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l’obbligo di astensione del giudice dell’udienza preliminare che abbia rigettato, nella medesima udienza, la richiesta di patteggiamento.
La decisione della Corte
La questione è manifestamente infondata. Secondo la giurisprudenza della Corte, l’incompatibilità richiede che le valutazioni di merito siano state compiute in fasi diverse del procedimento, non nel corso della medesima fase. Il richiamo del rimettente alla sentenza n. 439/1993 è irrilevante, come già chiarito nell’ordinanza n. 232/1999.
Il principio
L’incompatibilità del giudice presuppone valutazioni di merito compiute in fasi diverse del procedimento: valutazioni effettuate nella stessa fase non generano incompatibilità, e non ne genera neppure il rigetto del patteggiamento nella medesima udienza preliminare.
Domande e risposte
Quando scatta l’incompatibilità del giudice penale?
Quando il giudice ha già compiuto valutazioni di merito sulla vicenda in una fase diversa del procedimento. Se le valutazioni avvengono nella stessa fase, l’incompatibilità non opera.
Il rigetto del patteggiamento rende il GIP parziale per l’udienza preliminare?
No, secondo questa pronuncia. Entrambi gli atti avvengono nella stessa fase (udienza preliminare), per cui non si configura incompatibilità.
Qual è la differenza tra astensione e incompatibilità?
L’astensione opera caso per caso in concreto; l’incompatibilità opera in astratto e in via preventiva. Sono istituti distinti, anche se entrambi tutelano l’imparzialità del giudice.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza e parità di trattamento
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e accesso alla giustizia
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e imparzialità del giudice
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