Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione sull’art. 3 della legge n. 1423/1956: la misura di prevenzione della sorveglianza speciale può essere applicata anche a chi è già in carcere in espiazione di pena, senza violare l’art. 27, comma 3, della Costituzione.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Catanzaro doveva applicare la misura di prevenzione della sorveglianza speciale a un soggetto già detenuto per un reato che era anche il fondamento del giudizio di pericolosità. Il giudice dubitava che ciò contrastasse con la finalità rieducativa della pena.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Catanzaro ha sollevato questione sull’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in riferimento all’art. 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui consente di applicare la sorveglianza speciale a persona già detenuta in espiazione di pena superiore alla durata massima della misura stessa.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. L’applicazione della misura di prevenzione (diversa dalla pena) non nega aprioristicamente l’effetto rieducativo della pena, perché il soggetto può sempre chiedere la revoca della misura per sopravvenuta cessazione della pericolosità. Pena e misura di prevenzione assolvono a funzioni distinte e possono coesistere (sistema del «doppio binario»).
Il principio
La coesistenza di pena e misura di prevenzione non viola l’art. 27, comma 3, Cost.: le due misure rispondono a finalità distinte, l’esecuzione della misura è differita alla fine della pena e il soggetto può chiederne la revoca se la rieducazione è avvenuta.
Domande e risposte
La sorveglianza speciale può essere applicata a chi è in carcere?
Sì, può essere applicata (momento deliberativo), ma la sua esecuzione viene differita alla cessazione dello stato di detenzione.
Cosa distingue la misura di prevenzione dalla pena?
La pena sanziona il reato come illecito; la misura di prevenzione contrasta la pericolosità sociale del soggetto. Sono istituti con fini diversi e possono cumularsi.
Come può il detenuto liberarsi dalla sorveglianza speciale già applicata?
Può chiedere la revoca ai sensi dell’art. 7 della legge n. 1423/1956, dimostrando la cessazione della pericolosità sociale grazie all’effetto risocializzante della pena espiata.
Norme collegate
- Art. 27 della Costituzione — finalità rieducativa della pena e funzione delle misure di prevenzione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.