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La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto contro il d.P.C.m. 11 maggio 2001 nella parte in cui non aveva trasferito alla Regione alcuni beni dello Stato siti in Veneto necessari per l’esercizio delle funzioni agricole trasferite. Il conflitto è inammissibile per ragioni processuali.
Di cosa si tratta
Il d.P.C.m. 11 maggio 2001 aveva individuato i beni e le risorse da trasferire alle Regioni ai sensi del d.lgs. n. 143/1997 (conferimento alle Regioni delle funzioni in materia di agricoltura e pesca). La Regione Veneto contestava che l’Allegato E del d.P.C.m. non avesse trasferito alla Regione alcuni beni demaniali siti nel Veneto, mantenendoli in proprietà statale, pur trattandosi di beni necessari per l’esercizio delle funzioni agricole e forestali trasferite alla Regione.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Veneto aveva proposto conflitto di attribuzione in riferimento agli artt. 117, primo comma, 118, primo comma, e 119 Cost. (nel testo previgente alla riforma del 2001), nonché in forza di varie norme legislative interposte (d.P.R. n. 616/1977, d.lgs. n. 143/1997), sostenendo che lo Stato non avesse adempiuto all’obbligo di trasferire i beni strumentali all’esercizio delle funzioni regionali.
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione. Senza specificare nel merito le ragioni di inammissibilità, la pronuncia chiude il giudizio in rito, non esaminando la fondatezza delle pretese della Regione sui beni demaniali non trasferiti.
Il principio
Il conflitto di attribuzione tra Regione e Stato in materia di trasferimento di beni demaniali strumentali alle funzioni regionali deve soddisfare precisi requisiti processuali: il loro difetto ne determina l’inammissibilità senza esame nel merito.
Domande e risposte
Su quali beni verteva il conflitto della Regione Veneto?
Beni demaniali siti nel Veneto che la Regione riteneva necessari per esercitare le funzioni in materia di agricoltura e foreste trasferitele dal d.lgs. n. 143/1997, ma che il d.P.C.m. del 2001 aveva mantenuto in proprietà statale.
Perché il conflitto è stato dichiarato inammissibile?
Per ragioni processuali, senza che la Corte abbia esaminato il merito delle pretese regionali sui beni non trasferiti.
Cosa prevedeva il d.lgs. n. 143/1997 in materia di agricoltura?
Conferiva alle Regioni le funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e pesca, prevedendo anche il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessari per l’esercizio di tali funzioni.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenze legislative regionali in materia di agricoltura
- Art. 118 della Costituzione — allocazione delle funzioni amministrative e principio di sussidiarietà
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