Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’esclusione dal patrocinio a spese dello Stato per chi è imputato di reati tributari (art. 91 d.P.R. n. 115/2002), e manifestamente infondata quella sul potere del giudice di decidere sull’ammissione prima di acquisire le informazioni richieste (art. 96 stesso decreto).

Di cosa si tratta

Il GIP di Brescia e la Corte d’appello di Torino avevano contestato l’art. 91 d.P.R. n. 115/2002, che esclude il patrocinio a spese dello Stato per gli imputati di reati di evasione fiscale. Un secondo profilo riguardava la facoltà del giudice di provvedere sull’istanza di ammissione anche prima di ottenere le informazioni patrimoniali richieste alla Guardia di finanza (art. 96).

La questione di legittimità costituzionale

Art. 91 comma 1 lett. a) d.P.R. n. 115/2002 (esclusione patrocinio per reati tributari), in riferimento agli artt. 3, 24 terzo comma e 27 secondo comma Cost.; art. 96 comma 4 stesso decreto, in riferimento all’art. 97 Cost. Giudici rimettenti: GIP Brescia e Corte d’appello di Torino.

La decisione della Corte

1) Manifesta inammissibilità sull’art. 91: i giudici rimettenti non avevano verificato se i loro procedimenti riguardassero effettivamente reati tributari nel senso della norma. 2) Manifesta infondatezza sull’art. 96: la facoltà del giudice di decidere prima delle informazioni non lede il buon andamento della p.a., essendo una disciplina processuale ragionevole.

Il principio

Il difetto di verifica della rilevanza concreta della questione — ossia dell’effettivo rientrare del caso nei reati tributari elencati — rende inammissibile l’incidente; le regole procedurali sul patrocinio gratuito godono di ampia discrezionalità legislativa.

Domande e risposte

Chi non può accedere al patrocinio a spese dello Stato?

L’art. 91 d.P.R. n. 115/2002 esclude l’accesso al gratuito patrocinio per indagati, imputati o condannati per reati di evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

La Corte ha giudicato l’esclusione incostituzionale?

No: la questione è stata dichiarata inammissibile per vizi procedurali; il merito non è stato esaminato.

Il giudice può decidere sull’ammissione senza aspettare le informazioni?

Sì. L’art. 96 comma 4 consente al giudice di provvedere anche prima di ricevere le informazioni patrimoniali richieste, e la Corte ha ritenuto ciò non lesivo dell’art. 97 Cost.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.