Testo dell'articoloVigente
Art. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali delle società quotate
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.
Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:
1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;
2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;
4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi .
In sintesi
Indice dei contenuti
Il reato di false comunicazioni sociali nelle società quotate
L'articolo 2622 del Codice civile, nella formulazione introdotta dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, configura la fattispecie di false comunicazioni sociali aggravata in ragione della natura quotata della società. La maggiore severità sanzionatoria (reclusione da tre a otto anni rispetto a quella da uno a cinque anni prevista dall'articolo 2621 per le società non quotate) si giustifica in considerazione della platea di destinatari delle comunicazioni: il pubblico degli investitori, i mercati finanziari, gli operatori istituzionali. La trasparenza informativa nelle società quotate è infatti presupposto essenziale del corretto funzionamento dei mercati di capitali e dell'efficienza allocativa del risparmio.
L'ambito soggettivo di applicazione
La norma individua un perimetro applicativo articolato. Il primo comma riguarda le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese UE. Il secondo comma estende la disciplina a quattro categorie equiparate: le società in via di ammissione alla quotazione (per evitare che il periodo immediatamente precedente all'ingresso sul mercato sia caratterizzato da minore tutela), le società quotate in sistemi multilaterali di negoziazione italiani (MTF, tra cui Euronext Growth Milan), le controllanti di società quotate (per intercettare le manipolazioni informative a livello di capogruppo) e le società che fanno appello al pubblico risparmio o lo gestiscono (per assicurare tutela anche a forme di raccolta diverse dalla quotazione). Questa estensione mira a garantire una tutela uniforme del mercato finanziario in tutte le sue articolazioni.
La condotta tipica e l'elemento soggettivo
La condotta materiale ricalca quella dell'articolo 2621: esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero od omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge. Anche per la fattispecie delle società quotate è richiesto il dolo specifico di ingiusto profitto per sé o per altri e l'idoneità decettiva concreta della comunicazione. La consapevolezza della falsità o dell'omissione costituisce elemento essenziale del dolo. Per le società quotate assume particolare rilievo la valutazione dell'idoneità decettiva in relazione alla qualità professionale dei destinatari: tuttavia, anche nei confronti di investitori istituzionali e analisti finanziari, la falsità su fatti materiali rilevanti conserva la sua idoneità a generare aspettative distorte.
Esempio applicativo
Si consideri il caso di Tizio, amministratore delegato di una società quotata su Borsa Italiana, che nel comunicato dei risultati trimestrali espone consapevolmente ricavi superiori a quelli effettivi, al fine di sostenere il corso del titolo in vista di un'operazione di aumento di capitale. La condotta, idonea a indurre in errore gli investitori e finalizzata al profitto della società o di terzi, integra il reato di cui all'articolo 2622. Analogamente, l'omissione consapevole di rilevanti passività potenziali nelle relazioni semestrali, da parte del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, può configurare il delitto se sorretta dal dolo specifico. Un ulteriore esempio è offerto dalla rappresentazione contabile di operazioni infragruppo che mascherino l'effettiva situazione finanziaria della controllante quotata, in occasione di emissioni obbligazionarie destinate al mercato.
Rapporti con la disciplina TUF e altre tutele
La fattispecie dell'articolo 2622 si coordina con la disciplina del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) e con i reati di abuso di mercato. Le condotte di falsa informazione possono concorrere con le ipotesi di manipolazione del mercato e aggiotaggio, fermi i criteri di specialità e di concorso apparente di norme. Per gli amministratori di società quotate emerge dunque una particolare gravità del quadro sanzionatorio complessivo, che impone presidi di compliance rigorosi e procedure di verifica accurate prima della diffusione di qualsiasi informazione price sensitive. La Consob esercita poteri di vigilanza informativa e dispone di un autonomo apparato sanzionatorio amministrativo che si affianca alla risposta penale, con possibili segnalazioni all'autorità giudiziaria in presenza di indizi di reato. Il quadro complessivo richiede strutture di governance, sistemi di controllo interno e funzioni di compliance adeguate alla complessità delle società quotate.
Domande frequenti
Quali società rientrano tra quelle che fanno appello al pubblico risparmio?
Si tratta delle società che raccolgono capitali presso una platea indeterminata di investitori attraverso offerte al pubblico, inclusi gli emittenti diffusi e i soggetti che gestiscono prodotti finanziari per il pubblico.
La fattispecie si applica anche alle PMI quotate su Euronext Growth Milan?
Sì, in quanto Euronext Growth Milan è un sistema multilaterale di negoziazione italiano e le società ivi quotate rientrano tra quelle equiparate alle quotate ai sensi del secondo comma dell'articolo 2622.
Cosa cambia rispetto alla disciplina previgente del D.Lgs. 61/2002?
La riforma del 2015 ha eliminato le soglie quantitative di punibilità, ha rafforzato il trattamento sanzionatorio e ha modificato la struttura della fattispecie superando la previgente distinzione tra reati di danno e di pericolo.
Quali sono i poteri di Consob in relazione alle false comunicazioni sociali nelle società quotate?
Consob esercita poteri di vigilanza informativa e sanzionatori amministrativi sulle violazioni degli obblighi di trasparenza. La sua attività può anche tradursi in segnalazioni all'autorità giudiziaria in presenza di possibili reati.
La responsabilità amministrativa della società ex D.Lgs. 231/2001 si estende a questo reato?
Sì, il reato di false comunicazioni sociali è incluso nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, con conseguente esposizione della società a sanzioni pecuniarie e interdittive.