Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2619 c.c. – Controllo sull’attività del consorzio
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’attività dei consorzi è sottoposta alla vigilanza dell’autorità governativa.
Quando l’attività del consorzio risulta non conforme agli scopi per cui è stato costituito, l’autorità governativa può sciogliere gli organi del consorzio e affidare la gestione a un commissario governativo ovvero, nei casi più gravi, può disporre lo scioglimento del consorzio stesso.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2618 - Articolo 2618 Codice Civile: Approvazione del contratto consortil…→Cod. civ. art. 2620 - Art. 2620 c.c.: Estensione delle norme di controllo alle società→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2617 c.c.: Consorzi per l’ammasso dei prodotti agricoli→Art. 2621 c.c.: False comunicazioni ed illegale ripartizione di→Art. 2621 bis Codice Civile: Fatti di lieve entità→Art. 2621 ter Codice Civile: Non punibilità per particolare ten→Articolo 2616 Codice Civile: Costituzione→Articolo 2622 Codice Civile: Divulgazione di notizie sociali riservate→Art. 2615 ter Codice Civile: Società consortili
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il controllo pubblico sui consorzi: ratio e ambito applicativo
L'articolo 2619 del Codice civile istituisce un sistema di controllo pubblico sull'attività dei consorzi, riconoscendo che tali enti collettivi, pur avendo natura privatistica, possono incidere su interessi che trascendono la sfera dei singoli aderenti. La vigilanza dell'autorità governativa risponde all'esigenza di verificare che l'attività consortile rimanga coerente con gli scopi per cui il consorzio è stato costituito, evitando deviazioni che potrebbero pregiudicare i consorziati stessi, i terzi creditori o il mercato di riferimento. La norma si inserisce in un quadro più ampio di disciplina dei consorzi tracciato dagli articoli 2602 e seguenti del Codice civile, completando il sistema di tutela con un presidio pubblicistico.
I poteri dell'autorità governativa
La norma articola i poteri di intervento secondo un principio di gradualità. Quando emergono difformità rispetto agli scopi statutari, l'autorità può adottare due tipologie di misure: lo scioglimento degli organi consortili, con affidamento della gestione a un commissario governativo, oppure, nei casi più gravi, lo scioglimento dell'intero consorzio. La scelta tra le due opzioni dipende dalla gravità delle irregolarità riscontrate e dalla possibilità di ripristinare un funzionamento conforme allo statuto attraverso una gestione commissariale. Il commissario, nominato dall'autorità, assume i poteri degli organi sciolti e opera con il mandato specifico di riportare il consorzio nei binari statutari o, ove ciò non sia possibile, di gestire la fase di liquidazione conseguente allo scioglimento.
Esempio pratico
Si pensi al caso di Tizio, presidente di un consorzio costituito per la promozione e la commercializzazione di prodotti agricoli tipici di una determinata area. Se il consorzio, sotto la sua direzione, iniziasse a svolgere prevalentemente attività finanziarie speculative estranee allo scopo originario, l'autorità governativa potrebbe disporre lo scioglimento degli organi e nominare un commissario per riportare l'attività ai binari statutari. Qualora l'irregolarità fosse strutturale e non sanabile, potrebbe essere disposto lo scioglimento del consorzio stesso. Analogamente, se Caio, amministratore di un consorzio di tutela di una denominazione di origine, utilizzasse le risorse consortili per finanziare iniziative imprenditoriali personali, l'autorità avrebbe titolo per attivare i poteri previsti dalla norma.
Implicazioni per consorziati e amministratori
La disposizione comporta che amministratori e organi consortili debbano costantemente verificare la coerenza tra l'oggetto statutario e le attività effettivamente svolte. Eventuali estensioni operative che si discostino dallo scopo originario richiedono adeguamenti statutari formali, deliberati nel rispetto delle procedure previste dal contratto consortile e dalla legge. Per i consorziati, la norma rappresenta una garanzia ulteriore rispetto agli strumenti di controllo interno, consentendo un intervento esterno quando i meccanismi consortili interni non sono sufficienti a riportare l'attività entro i confini stabiliti. Si raccomanda, in sede di redazione e revisione dello statuto consortile, una definizione chiara e dettagliata dell'oggetto, con l'eventuale previsione di clausole che disciplinino le modalità di adeguamento dell'attività in presenza di mutamenti del contesto operativo. La cura nella governance interna e l'adozione di procedure di compliance proporzionate alle dimensioni del consorzio rappresentano la miglior tutela preventiva contro il rischio di interventi autoritativi.
Domande frequenti
Quale autorità governativa esercita il controllo sui consorzi?
La competenza è generalmente attribuita al Ministero competente per materia in base all'attività svolta dal consorzio, con possibili coinvolgimenti di autorità di settore quando il consorzio opera in ambiti regolamentati.
Cosa significa svolgere attività non conforme agli scopi del consorzio?
Si tratta di tutte quelle attività che non rientrano nell'oggetto sociale definito dallo statuto, sia per estensione a settori estranei sia per modalità incompatibili con le finalità originarie del consorzio.
Il commissario governativo sostituisce tutti gli organi del consorzio?
Il commissario subentra negli organi sciolti dall'autorità, gestendo l'ente con il mandato di ripristinare la conformità allo statuto o di completare le procedure necessarie nei casi più gravi.
I consorziati possono opporsi ai provvedimenti dell'autorità?
I provvedimenti dell'autorità governativa sono atti amministrativi impugnabili davanti al giudice amministrativo nei termini di legge, secondo le ordinarie regole del processo amministrativo.
Lo scioglimento del consorzio comporta automaticamente la liquidazione?
Sì, lo scioglimento determina l'apertura della fase di liquidazione del patrimonio consortile secondo le regole previste dallo statuto e dalle norme generali in materia di liquidazione degli enti collettivi.