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La Corte dichiara estinto il processo a seguito della rinuncia al ricorso da parte del Governo. La Regione Abruzzo non si era costituita in giudizio e, ai sensi delle norme integrative, la rinuncia unilaterale del ricorrente determina automaticamente l’estinzione del processo senza che sia necessaria l’accettazione della controparte.

Di cosa si tratta

Il Governo aveva impugnato alcune norme della legge finanziaria regionale abruzzese del 2004: l’art. 81, che estendeva le esenzioni dalle tasse automobilistiche regionali oltre quanto previsto dalla legge statale, e l’art. 98, comma 3, che prevedeva l’utilizzo di fondi regionali in un esercizio finanziario già chiuso, con asserita violazione del principio di annualità del bilancio.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 81, comma 1, lettere a), b) e c), e 98, comma 3, della l.r. Abruzzo n. 15/2004 in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 81, primo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara estinto il processo. Il Governo ha depositato copia della delibera del Consiglio dei ministri che disponeva la rinuncia al ricorso, poiché erano venute meno le motivazioni che lo avevano giustificato. La Regione Abruzzo non si era costituita: in tal caso, la rinuncia del ricorrente determina automaticamente l’estinzione ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Il principio

Nei giudizi in via principale, quando la parte resistente non si è costituita, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente comporta automaticamente l’estinzione del processo, senza che sia necessaria l’accettazione del resistente.

Domande e risposte

Qual è la differenza tra “estinzione del processo” e “cessazione della materia del contendere”?

L’estinzione si verifica per un fatto processuale (rinuncia al ricorso in assenza di controparte costituita); la cessazione della materia del contendere si verifica quando la norma impugnata viene modificata in modo satisfattivo durante il giudizio. In entrambi i casi non vi è pronuncia nel merito.

Perché il Governo aveva rinunciato al ricorso?

Perché erano venute meno le motivazioni alla base dell’impugnazione, verosimilmente in quanto le norme impugnate erano state nel frattempo modificate o abrogate.

Il principio di annualità del bilancio regionale è garantito costituzionalmente?

Sì. L’art. 81, primo comma, Cost. stabilisce che l’unità temporale della gestione finanziaria è l’anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre. Le regioni non possono utilizzare risorse di bilancio in esercizi finanziari già chiusi.

Norme collegate

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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