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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara cessata la materia del contendere: le norme regionali lombarde impugnate dal Governo — sull’esenzione dalle tasse automobilistiche per veicoli storici e sulla tassa per le concessioni di caccia e pesca — erano state abrogate dalla stessa Regione Lombardia. Venuta meno ogni ragione della controversia, il giudizio si chiude senza pronuncia nel merito.

Di cosa si tratta

Il Governo aveva impugnato due disposizioni della legge regionale lombarda n. 5/2004. La prima estendeva le esenzioni dalle tasse automobilistiche per i veicoli storici anche a quelli iscritti in registri riconosciuti dalla Regione (oltre a quelli iscritti nei registri statali). La seconda introduceva una tassa regionale per il rilascio di concessioni di caccia e pesca. Prima della decisione, la Regione aveva abrogato entrambe le norme.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 1, comma 1, lettere j) e n), della l.r. Lombardia n. 5/2004 in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione. Il Governo sosteneva che entrambe le disposizioni invadessero la competenza statale esclusiva in materia di sistema tributario.

La decisione della Corte

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Le due norme impugnate erano state abrogate dall’art. 7, comma 5, lettere a) e b), della l.r. Lombardia n. 19/2004, e non risultava che avessero avuto concreta applicazione nel periodo di vigenza. Il Governo aveva anche rinunciato formalmente al ricorso e la Regione aveva preso atto della rinuncia.

Il principio

L’abrogazione delle norme impugnate, unitamente alla mancata applicazione medio tempore e alla concorde volontà delle parti di porre fine alla controversia, costituisce presupposto per dichiarare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimità in via principale.

Domande e risposte

Le Regioni possono disciplinare le esenzioni dalle tasse automobilistiche per veicoli storici?

In linea di principio no: la materia rientra nella competenza statale esclusiva in materia tributaria. La legge statale definisce i criteri di “storicità” dei veicoli e le relative esenzioni, e le Regioni non possono ampliarli autonomamente.

Perché il Governo ha poi rinunciato al ricorso?

Perché le norme impugnate erano già state abrogate dalla Regione, venendo meno l’interesse concreto al proseguimento del giudizio.

La cessazione della materia del contendere equivale a una pronuncia di non fondatezza?

No. Non esprime alcun giudizio sul merito costituzionale della questione. Semplicemente attesta che non vi è più ragione di proseguire il giudizio.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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