Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 sul processo tributario, nella parte in cui prevede il deposito della sola fotocopia della ricevuta di spedizione (senza l’avviso di ricevimento) nel caso di notifica del ricorso a mezzo posta.

Di cosa si tratta

La questione riguardava le modalità di instaurazione del contraddittorio nel processo tributario quando il ricorso viene notificato a mezzo posta. La Commissione tributaria regionale per il Lazio dubitava della costituzionalità della norma che richiedeva il deposito della sola ricevuta di spedizione (senza prova della ricezione) quando il destinatario non si costituiva in giudizio, poiché ciò rendeva impossibile stabilire se il resistente fosse a conoscenza del processo.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria regionale per il Lazio aveva sollevato, in riferimento all’art. 24, comma 2, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, nella parte in cui non richiede anche il deposito dell’avviso di ricevimento quando il resistente non si costituisce, al fine di garantire la prova dell’effettiva conoscenza del ricorso.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni, ritenendo che il giudice rimettente non avesse adeguatamente esplorato le possibilità interpretative offerte dal sistema processuale per garantire il rispetto del contraddittorio, né avesse motivato la rilevanza delle questioni in relazione ai casi concreti sottoposti al suo esame.

Il principio

Prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, il giudice rimettente deve verificare se l’interpretazione conforme a Costituzione della norma impugnata sia praticabile; la questione è inammissibile se tale verifica non è stata svolta.

Domande e risposte

Come si notifica il ricorso tributario?

Il ricorso tributario può essere notificato a mezzo posta raccomandata; in tal caso occorre depositare presso la segreteria della Commissione la fotocopia della ricevuta di spedizione. L’avviso di ricevimento serve invece a provare la ricezione del plico.

Cosa succede se il destinatario non si costituisce in giudizio?

Il processo tributario prosegue in contumacia. La questione sollevata riguardava il rischio che il resistente non fosse a conoscenza del processo: senza avviso di ricevimento, è possibile che il plico non sia stato consegnato.

Il diritto di difesa del resistente è tutelato in questo sistema?

La Corte non ha affrontato il merito, dichiarando inammissibile la questione per ragioni procedurali. Il problema interpretativo segnalato dalla Commissione tributaria resta aperto all’esame giurisprudenziale ordinario.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.