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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla norma regionale ligure che prorogava i termini per il recupero delle tasse automobilistiche del 1999. Il giudice rimettente non ha verificato se la norma censurata fosse effettivamente applicabile al caso concreto, rendendo carente la motivazione sulla rilevanza.
Di cosa si tratta
Un contribuente aveva contestato un avviso di accertamento della Regione Liguria per mancato pagamento della tassa automobilistica del 1999. La Commissione tributaria aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di una norma regionale che prorogava al 31 dicembre 2003 il termine per il recupero di quelle tasse, ritenendo che invadesse la competenza statale esclusiva in materia di tributi.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria provinciale di Genova ha impugnato l’art. 10 della l.r. Liguria n. 20/2002 in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, sostenendo che la norma regionale — nel prorogare i termini per il recupero delle tasse automobilistiche — avesse legiferato in una materia (sistema tributario) attribuita alla competenza esclusiva dello Stato.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. Il giudice rimettente non ha accertato se l’avviso di accertamento fosse stato emesso in un periodo ricompreso nella proroga (dopo il 31 dicembre 2002 e prima del 31 dicembre 2003), rendendo incerta la rilevanza della questione nel giudizio principale. Peraltro, il rimettente non aveva considerato la successiva legge statale del 2003 che aveva sanato le norme regionali simili.
Il principio
La motivazione sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale deve dimostrare concretamente che la norma censurata è applicabile al caso di specie: se il giudice non ha accertato questo presupposto, la questione è manifestamente inammissibile.
Domande e risposte
Le Regioni possono prorogare i termini per il recupero delle tasse automobilistiche?
In linea generale no, perché la disciplina dei tributi erariali (tra cui la tassa automobilistica nelle sue componenti statali) rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.
Perché la questione è inammissibile e non infondata?
Perché il rimettente non ha provato che la norma fosse applicabile al caso: non era chiaro se l’accertamento fosse stato emesso proprio nel periodo interessato dalla proroga. Senza questo accertamento, la Corte non può giudicare nel merito.
Cosa avrebbe dovuto fare la Commissione tributaria per rendere ammissibile la questione?
Avrebbe dovuto accertare preliminarmente se l’avviso di accertamento fosse stato emesso dopo il 31 dicembre 2002 (scadenza del termine ordinario) ed entro il 31 dicembre 2003 (nuova scadenza prorogata dalla norma censurata), e verificare l’applicabilità della successiva sanatoria statale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale in materia tributaria
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