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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa al cumulo dell’imposta sull’asse ereditario globale con l’imposta sulle quote per gli eredi cosiddetti «indiretti», sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Milano in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Di cosa si tratta

La questione riguardava la disciplina dell’imposta sulle successioni vigente prima della riforma del 2000. Per gli eredi privi di legame di coniugio o parentela in linea retta con il defunto (eredi «indiretti»), la norma prevedeva il cumulo di due imposte: una sull’intero asse ereditario e un’altra sulla singola quota ricevuta. La Commissione tributaria di Milano aveva ritenuto tale cumulo potenzialmente incostituzionale perché tassava una ricchezza «fittizia».

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria provinciale di Milano aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 346/1990 (Testo unico successioni e donazioni), nel testo anteriore alla modifica della legge n. 342/2000, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., per il cumulo di imposta globale sull’asse e imposta sulla quota a carico dello stesso erede indiretto.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 7, comma 2, e manifestamente infondata la questione sull’art. 7, comma 1, del medesimo decreto. L’inammissibilità derivava dalla circostanza che la norma impugnata era già stata modificata dal legislatore prima della decisione, rendendo la questione priva di rilevanza rispetto al caso concreto.

Il principio

Le questioni di legittimità costituzionale relative a norme già modificate o non più applicabili al caso concreto sono inammissibili per difetto di rilevanza; il giudice rimettente deve verificare quale norma ratione temporis regola la fattispecie.

Domande e risposte

Cosa si intende per erede «indiretto» nell’imposta di successione?

È l’erede o legatario non legato al defunto da coniugio o parentela in linea retta (genitori, figli). Nipoti, fratelli, zii e soggetti più lontani sono considerati «indiretti» e soggetti ad aliquote più elevate.

Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

Perché la norma impugnata era già stata modificata dalla legge n. 342/2000 prima della decisione della Corte, e il giudice rimettente non aveva adeguatamente verificato quale testo normativo si applicasse al caso concreto.

La doppia tassazione sugli eredi indiretti è ora eliminata?

La riforma del 2000 (art. 69, l. n. 342/2000) ha modificato radicalmente il sistema, eliminando l’imposta globale sull’asse e introducendo aliquote progressive differenziate per grado di parentela.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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