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La Corte costituzionale restituisce gli atti al Tribunale di Grosseto per un nuovo esame. Sopravvenienze legislative hanno modificato il quadro normativo sull’obbligo dei dirigenti sanitari di optare tra rapporto esclusivo e libera professione extra moenia, rendendo necessaria una rivalutazione della perdurante rilevanza della questione.
Di cosa si tratta
Un dirigente della divisione oculistica presso l’ospedale di Grosseto aveva ottenuto un provvedimento cautelare per sospendere gli effetti dell’opzione che lo obbligava a scegliere tra il rapporto di lavoro esclusivo con il Servizio sanitario e la libera professione extra moenia. Il Tribunale di Grosseto aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies del d.lgs. n. 502/1992 e dell’art. 1 del d.lgs. n. 49/2000, ritenendo irragionevole costringere il medico a scegliere «al buio» quando le strutture per la libera professione intramurale non erano ancora disponibili.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: artt. 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies del d.lgs. n. 502/1992 e art. 1 del d.lgs. n. 49/2000. Parametri: artt. 3, 35 e 97 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Grosseto.
La decisione della Corte
La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Grosseto. Nel frattempo era intervenuto l’art. 2-septies del d.l. n. 81/2004, che ha eliminato il carattere irreversibile dell’opzione per il rapporto esclusivo e ha escluso che l’esclusività costituisca condizione indispensabile per accedere alla direzione di struttura. Il mutato quadro normativo impone al giudice rimettente di rivalutare se la questione abbia ancora rilevanza nel giudizio a quo.
Il principio
Quando il legislatore interviene a modificare le norme oggetto di una questione di legittimità costituzionale, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché valuti se la questione mantenga rilevanza alla luce del mutato assetto normativo, prima di proseguire il giudizio di merito.
Domande e risposte
Che cosa imponevano gli artt. 15-quater e 15-quinquies del d.lgs. n. 502/1992?
Imponevano ai dirigenti sanitari già in servizio al 31 dicembre 1998 di comunicare entro un termine ristretto la loro opzione per il rapporto esclusivo, pena la perdita degli incarichi di direzione di struttura. L’opzione era originariamente irreversibile.
Qual era il problema pratico lamentato dal medico ricorrente?
Le strutture aziendali idonee all’esercizio della libera professione intramurale non erano ancora allestite al momento in cui scadeva il termine per l’opzione. Il medico era dunque costretto a scegliere senza sapere se avrebbe potuto concretamente esercitare la libera professione in regime intramurale.
Perché la Corte non ha deciso nel merito?
Perché una riforma sopravvenuta (d.l. n. 81/2004) aveva cambiato il regime dell’opzione, eliminandone l’irreversibilità. La Corte ha ritenuto necessario che il giudice rimettente verificasse se il cambiamento normativo incidesse sulla rilevanza della questione nel caso concreto.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, uno dei parametri invocati
- Art. 35 della Costituzione — tutela del lavoro, parametro invocato in relazione alla professionalità dei dirigenti
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione, parametro invocato
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