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La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Bari sull’obbligo di opzione tra rapporto esclusivo e libera professione per i dirigenti sanitari. L’ordinanza di rimessione mancava di qualsiasi motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, limitandosi a un mero rinvio agli atti di causa.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Bari aveva sollevato questione di legittimità costituzionale delle medesime norme già contestate in altri giudizi (artt. 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies del d.lgs. n. 502/1992 e art. 1 del d.lgs. n. 49/2000) sull’obbligo dei dirigenti sanitari di scegliere tra rapporto esclusivo e libera professione extra moenia. Tuttavia l’ordinanza di rimessione si era limitata a indicare le norme censurate e i parametri costituzionali, senza descrivere la fattispecie concreta e senza motivare sulla rilevanza e non manifesta infondatezza.

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: artt. 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies del d.lgs. n. 502/1992 e art. 1 del d.lgs. n. 49/2000. Parametri: artt. 3, 35 e 97 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Bari. La questione era stata sollevata con ordinanza priva di motivazione autonoma.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Il principio di autosufficienza dell’ordinanza di rimessione esige che il giudice esponga le ragioni del dubbio di costituzionalità con motivazione propria e non può supplire il semplice rinvio per relationem agli atti di causa. L’omessa descrizione della fattispecie concreta e la totale assenza di motivazione su rilevanza e non manifesta infondatezza rendono la questione inammissibile.

Il principio

L’ordinanza con cui il giudice solleva questione di legittimità costituzionale deve essere autosufficiente: deve descrivere la fattispecie oggetto del giudizio a quo e motivare in modo autonomo sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza. Il mero rinvio agli atti di causa non è sufficiente a colmare tali lacune.

Domande e risposte

Che cosa significa «autosufficienza» dell’ordinanza di rimessione?

Significa che l’ordinanza con cui il giudice solleva la questione davanti alla Corte costituzionale deve contenere, al suo interno, tutti gli elementi necessari: la descrizione del fatto di causa, la spiegazione di perché la norma si applica al caso (rilevanza) e le ragioni per cui essa potrebbe essere incostituzionale (non manifesta infondatezza).

Il rinvio al ricorso della parte difettava perché non bastava?

Sì. Il giudice ha il dovere di esprimere in prima persona le proprie valutazioni sul dubbio di costituzionalità. Non può semplicemente fare proprie le argomentazioni svolte dalla parte nel ricorso processuale, senza elaborare una motivazione giudiziale autonoma.

L’inammissibilità preclude una futura questione sulle stesse norme?

No. L’inammissibilità per vizio di motivazione dell’ordinanza è una pronuncia in rito, non di merito. Un altro giudice — o lo stesso giudice in un diverso giudizio — può sollevare la questione con ordinanza adeguatamente motivata.

Norme collegate

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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