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La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’intera legge della Regione Piemonte n. 13/2004 sulle discipline bio-naturali. La Regione non poteva istituire un registro regionale e disciplinare figure professionali in questo ambito, perché l’individuazione delle professioni e dei loro profili spetta in via esclusiva allo Stato ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Di cosa si tratta
La Regione Piemonte aveva approvato la legge n. 13/2004 che istituiva un registro regionale per gli operatori delle «discipline bio-naturali» (pratiche finalizzate alla conservazione del benessere del cittadino), prevedendo una commissione di verifica dei requisiti, sanzioni amministrative per chi esercitava senza iscrizione al registro e rimandando alla Giunta regionale l’identificazione delle singole discipline. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la materia «professioni» è di competenza concorrente Stato-Regioni e la determinazione dei principi fondamentali spetta allo Stato.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: artt. 1-7 della legge Regione Piemonte n. 13/2004. Parametro: art. 117, terzo comma, della Costituzione. Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri in via principale (ricorso diretto).
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1-7, con estensione consequenziale agli artt. 8 e 9 (non impugnati ma inscindibilmente connessi). Ribadisce la propria giurisprudenza: in materia di «professioni» (art. 117, terzo comma, Cost.), spetta allo Stato determinare i principi fondamentali, tra cui l’individuazione delle figure professionali, i profili e gli ordinamenti didattici e l’istituzione di nuovi albi. Le Regioni non possono istituire registri o disciplinare nuove figure professionali, quale che sia la natura della professione (sanitaria o non).
Il principio
Nella materia «professioni» di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., è riservata allo Stato l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e ordinamenti didattici. Questo principio è un limite generale invalicabile dalla legge regionale, indipendentemente dalla tipologia specifica della professione regolamentata.
Domande e risposte
La Regione non aveva nemmeno competenza per regolamentare pratiche di benessere non sanitarie?
No. La Corte ha affermato che, ai fini del riparto di competenze sull’art. 117, terzo comma, Cost., non rileva la distinzione tra professioni sanitarie e non sanitarie. Anche le discipline bio-naturali, in quanto professioni che la Regione intendeva regolamentare con un registro e sanzioni, rientrano nella materia «professioni» di competenza concorrente con principi riservati allo Stato.
Che cosa poteva fare la Regione in questo settore?
La Regione avrebbe potuto adottare misure di tutela del consumatore o di organizzazione dei servizi, ma non istituire un regime professionale con registro obbligatorio e sanzioni, che equivale a creare una nuova figura professionale. Queste scelte spettano al legislatore statale.
Cosa implica la dichiarazione consequenziale sugli artt. 8 e 9?
L’art. 27 della legge n. 87/1953 consente alla Corte di estendere la dichiarazione di illegittimità alle disposizioni che dipendono inscindibilmente da quelle espressamente impugnate. Artt. 8 e 9 (monitoraggio e copertura finanziaria) non avevano senso autonomo senza la legge che li presupponeva, e sono stati quindi travolti.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative Stato-Regioni in materia di professioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.