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La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione sull’art. 28, comma 7, della legge n. 184/1983 sull’adozione. La norma che impedisce all’adottato di accedere alle informazioni sulle proprie origini quando la madre biologica abbia dichiarato di non voler essere nominata è costituzionalmente legittima: tutela un diritto inviolabile della madre e una finalità di interesse pubblico, bilanciando ragionevolmente i diritti contrapposti.
Di cosa si tratta
Un uomo adottato a pochi mesi di vita, diventato padre, desiderava conoscere le proprie origini biologiche. La madre naturale aveva dichiarato al momento del parto di non voler essere nominata. L’art. 28, comma 7, della legge sull’adozione vietava in assoluto all’adottato di accedere alle informazioni sulle origini in questo caso. Il Tribunale per i minorenni di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale, chiedendo che la norma fosse dichiarata illegittima nella parte in cui non prevedeva la verifica dell’attuale persistenza della volontà di anonimato della madre.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 28, comma 7, legge n. 184/1983 (nel testo modificato dall’art. 177, comma 2, d.lgs. n. 196/2003), nella parte in cui non prevede la verifica dell’attuale volontà della madre biologica prima di negare l’accesso alle informazioni. Parametri: artt. 2, 3 e 32 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale per i minorenni di Firenze.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione non fondata. L’anonimato assoluto della madre biologica è una scelta ragionevole del legislatore: serve a tutelare la gestante in situazioni difficili (personali, economiche, sociali) e a distoglierla da decisioni irreparabili per il nascituro, garantendo che il parto avvenga in condizioni sicure. Se la dichiarazione di anonimato potesse essere rimessa in discussione su richiesta del figlio adulto, la stessa norma sarebbe resa meno efficace. La diversità di trattamento tra adottato il cui genitore biologico abbia dichiarato l’anonimato e adottato i cui genitori non abbiano reso alcuna dichiarazione non è irragionevole, perché solo nel primo caso sorge il conflitto tra il diritto del figlio all’identità e quello della madre alla riservatezza.
Il principio
La scelta legislativa di garantire l’anonimato assoluto e definitivo alla madre che dichiari di non voler essere nominata nella dichiarazione di nascita costituisce una ragionevole valutazione comparativa dei diritti inviolabili in gioco. Non contrasta con gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione.
Domande e risposte
L’adottato non ha alcun diritto a conoscere le proprie origini biologiche?
Ha diritto in linea di principio: la legge n. 184/1983, nella sua versione riformata, consente all’adottato che abbia compiuto 25 anni di accedere alle informazioni sulle proprie origini, previa autorizzazione del Tribunale per i minorenni. Questo diritto cede però quando la madre biologica abbia espressamente dichiarato di non voler essere nominata al momento della nascita.
Perché la legge protegge così rigidamente l’anonimato della madre?
Perché vuole incoraggiare le gestanti in difficoltà a partorire in strutture sanitarie adeguate anziché ricorrere a soluzioni pericolose. Se la dichiarazione di anonimato non fosse definitiva, molte madri potrebbero scoraggiarsi dal parto assistito, con rischi gravi per sé e per il nascituro.
La situazione è cambiata dopo questa sentenza?
Sì. Successivamente la Corte ha adottato un orientamento diverso: con la sentenza n. 278/2013 ha dichiarato incostituzionale la norma nella parte in cui non consentiva al giudice di interpellare la madre, in via riservata, per verificare se persistesse la volontà di anonimato. La questione posta a Firenze nel 2004 ha trovato accoglimento quasi un decennio dopo.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — diritti inviolabili dell’uomo, tra cui l’identità personale, parametro della questione
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro della questione
- Art. 32 della Costituzione — diritto alla salute, parametro invocato con riguardo all’integrità psico-fisica dell’adottato
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