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La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione sollevata dalla Corte d’appello di Venezia. La regola per cui le società commerciali non possono mai essere considerate piccoli imprenditori — e quindi restano assoggettabili a fallimento anche se di modeste dimensioni — non viola il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., rientrando nella discrezionalità del legislatore.
Di cosa si tratta
Una s.n.c. esercente il commercio al minuto di abbigliamento si trovava in stato di insolvenza. Il Tribunale di Rovigo aveva respinto l’istanza di fallimento ritenendo la società un piccolo imprenditore. La Corte d’appello di Venezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, secondo comma, ultima proposizione, del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare), che stabilisce: «in nessun caso sono considerate piccoli imprenditori le società commerciali». Il dubbio era se questa regola creasse una disparità irragionevole rispetto alle società artigiane di analoghe dimensioni, esenti dal fallimento.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 1, secondo comma, ultima proposizione, r.d. n. 267/1942 (legge fallimentare), nella parte in cui non esonera dal fallimento le piccole società commerciali. Parametro: art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza e ragionevolezza). Giudice rimettente: Corte d’appello di Venezia.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta infondatezza. Ribadisce che la diversità di trattamento tra società commerciali (sempre fallibili) e società artigiane (esenti se piccole) è già stata ritenuta ragionevole nelle sentenze n. 54/1991 e n. 266/1994. Le modifiche legislative intervenute per le società artigiane (l. n. 443/1985 e successive) non incidono su tale giudizio, poiché la disciplina dell’artigianato costituisce un complesso di valutazioni non limitabili al solo problema del fallimento. La presunzione di speculazione e profitto insita nella forma societaria commerciale non può dirsi manifestamente irragionevole, nemmeno nell’attuale assetto economico.
Il principio
Il legislatore può legittimamente stabilire che le società commerciali non siano mai equiparabili ai piccoli imprenditori ai fini dell’esenzione dal fallimento. La scelta rientra nella discrezionalità politico-economica del legislatore e non contrasta con l’art. 3 Cost., nemmeno quando le dimensioni economiche concrete della società siano modeste.
Domande e risposte
Una s.n.c. con due dipendenti e piccolo volume d’affari può essere esonerata dal fallimento?
No, secondo la legge fallimentare del 1942. Le società commerciali non sono mai considerate piccoli imprenditori ai fini del fallimento, indipendentemente dalle loro dimensioni concrete. La Corte ha confermato la legittimità costituzionale di questa regola.
Perché le società artigiane sono trattate diversamente?
Perché l’impresa artigiana è retta da una disciplina speciale che valorizza l’apporto personale del titolare e limita le dimensioni dell’organizzazione produttiva. Quando l’impresa supera i limiti dell’artigianato, anche la società artigiana diventa soggetta a fallimento.
La riforma del 1997 che consente società artigiane in forma di s.r.l. cambia qualcosa?
No. La Corte ha chiarito che le novità legislative sull’impresa artigiana non modificano il criterio di valutazione: la disciplina dell’artigianato è un blocco normativo autonomo che non si presta a essere usato come tertium comparationis per contestare la regola generale sulle società commerciali.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro della questione sollevata
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.