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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sui termini di accertamento IVA e imposte sui redditi (artt. 57 d.P.R. 633/1972, 43 d.P.R. 600/1973, 17 d.P.R. 602/1973): il giudice rimettente non aveva descritto la fattispecie con sufficiente precisione.

Di cosa si tratta

La Commissione tributaria provinciale di Caserta, nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto una cartella esattoriale, aveva sollevato dubbi sulla conformità costituzionale dei termini per l’accertamento in materia di IVA, imposte sui redditi e riscossione, ritenendoli potenzialmente irragionevoli e lesivi del diritto di difesa del contribuente.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria provinciale di Caserta ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 57 del d.P.R. n. 633/1972 (IVA), dell’art. 43 del d.P.R. n. 600/1973 (accertamento IRPEF) e dell’art. 17 del d.P.R. n. 602/1973 (riscossione), per presunta irragionevolezza dei termini di accertamento.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile: l’ordinanza di rimessione non descriveva in modo adeguato la fattispecie concreta, e in particolare non chiariva quale norma specifica fosse rilevante nel giudizio tributario pendente.

Il principio

Il difetto di adeguata descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza rende la questione di legittimità costituzionale manifestamente inammissibile, indipendentemente dalla fondatezza nel merito dei dubbi sollevati.

Domande e risposte

Quali sono i termini di accertamento IVA e IRPEF?

All’epoca i termini ordinari erano di quattro anni dalla presentazione della dichiarazione (o cinque in caso di omessa dichiarazione) per l’IVA, e analogamente per le imposte sui redditi.

Cosa è una cartella esattoriale?

L’atto con cui il concessionario della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione) intima al contribuente il pagamento di somme iscritte a ruolo, comprensive di tasse, interessi e sanzioni.

Il contribuente può impugnare una cartella prescritte?

Sì: può eccepire la prescrizione o la decadenza dei termini di accertamento davanti alla Commissione tributaria. Questa era appunto la controversia sottostante nel caso n. 390/2005.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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